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LEGGE 23 AGOSTO 2016 N. 114

Agosto 2016  Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino – Parte Ufficiale Doc. III.18
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 23 agosto 2016:

LEGGE 23 AGOSTO 2016 n.114
DISCIPLINA DEI REATI INFORMATICI
Art. 1
(Finalità)
1. Finalità della presente legge è quella di introdurre nell’ordinamento legislativo
sammarinese una tutela penale contro reati informatici, al fine di perseguire le nuove forme di
criminalità attraverso sistemi elettronici o telematici, che costituiscono uno strumento essenziale
ed irrinunciabile di comunicazione, informazione, elaborazione ed archiviazione dati, utilizzati a
tutti i livelli e per le finalità più varie.
Art. 2
(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
1. Dopo l’articolo 182 del codice penale è inserito il seguente articolo:
“Art. 182-bis
(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da
misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, è punito con la prigionia di secondo grado.
La pena è della prigionia di terzo grado:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, o da
chi comunque esercita la professione di investigatore privato, o da un operatore del sistema;
2) se il colpevole, per commettere il fatto, usa violenza sulle cose o alle persone;
Agosto 2016 Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino – Parte Ufficiale Doc. III.18
3) se dal fatto deriva la distruzione, il danneggiamento o il disturbo del sistema o dei dati ivi
contenuti.
Se i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardano sistemi informatici o telematici di
interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della prigionia di terzo e quarto grado.
E’ altresì punito con la prigionia di primo grado e con la multa sino a euro 5.500,00,
chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto o di arrecare ad altri un danno,
detiene o comunque dispone di mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico,
protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto
scopo.
La pena è della prigionia di secondo grado e della multa da euro 5.500,00 a euro 10.500,00,
se ricorre la circostanza aggravante di cui al secondo comma, punto 1).
Si applica la pena della prigionia di secondo grado e la multa sino a euro 10.500,00, a
chiunque detiene o comunque dispone senza giustificato motivo di apparecchiature o programmi
informatici idonei ad alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o i dati in
esso contenuti.
Nel caso previsto dal primo comma il misfatto è punibile a querela della persona offesa.
Negli altri casi si procede d’ufficio.”.
Art. 3
(Intercettazione o interferenze illecite in comunicazioni
informatiche o telematiche)
1. Dopo l’articolo 190 del codice penale è inserito il seguente articolo:
“Art. 190-bis
(Intercettazione o interferenze illecite in comunicazioni
informatiche o telematiche)
Chiunque abusivamente intercetta o interferisce in comunicazioni informatiche o
telematiche ovvero prende cognizione di dati ed informazioni ad esse relative, è punito con la
prigionia di terzo grado.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela a
terzi, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle informazioni di cui al comma
primo.
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature idonee ad
intercettare o interferire nelle comunicazioni informatiche o telematiche, è punito con la prigionia
di secondo grado.
I misfatti di cui al comma primo e al comma secondo sono punibili a querela della persona
offesa. Negli altri casi si procede d’ufficio.
La pena è della prigionia di terzo grado e si procede d’ufficio se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o
da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri d’ufficio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi anche abusivamente esercita la professione di investigatore privato.”.
Art. 4
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – Frodi)
1. Dopo l’articolo 203 del codice penale è inserito il seguente articolo:
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“Art. 203-bis
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cancella, altera o rende inservibili
informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la
prigionia di secondo grado.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto idoneo a
cancellare, alterare o rendere inservibili informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la
pena della prigionia di terzo grado. Se l’evento si verifica, la pena è della prigionia di quarto grado.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante il fatto di cui al comma
primo, altera o rende inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il
funzionamento, è punito con la prigionia di terzo grado.
Se il fatto di cui al comma terzo è idoneo a distruggere o danneggiare sistemi informatici o
telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della
prigionia di terzo grado. Se l’evento si verifica, la pena è della prigionia di quarto grado.
Si applica la pena della prigionia di quarto grado, se il fatto è commesso con violenza alla
persona o minaccia o con abuso della qualità di operatore del sistema.”.
2. L’articolo 204-ter del codice penale è così modificato:
“Art. 204-ter
(Frodi informatiche)
E’ punito con la prigionia di secondo grado e con la multa da euro 600,00 a euro 3.000,00
chiunque, senza autorizzazione, introduce, altera, cancella dati elettronici, o interferisce con il
funzionamento di un programma o di un sistema informatico, al fine di procurare a sé o altri un
ingiusto profitto.
Si applica la prigionia di terzo grado qualora la frode informatica abbia cagionato un danno
di rilevante gravità, ovvero se il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del
sistema.
Si applica la prigionia di quarto grado qualora la condotta fraudolenta abbia prodotto un
trasferimento non autorizzato di denaro o valori in danno al titolare.
Si applica la pena della prigionia di terzo grado e della multa da euro 600,00 a euro
3.000,00 se il fatto sia commesso con indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più
soggetti.”.
3. Dopo l’articolo 204-ter del codice penale è inserito il seguente articolo:
“Art. 204-quater
(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione
di firma elettronica)
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi
previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la prigionia di secondo
grado e con la multa da euro 250,00 a euro 1.000,00.”.
Art. 5
(Documenti informatici)
1. Dopo l’articolo 301 del codice penale è inserito il seguente articolo:
Agosto 2016 Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino – Parte Ufficiale Doc. III.18
http://www.bollettinoufficiale.sm/on-line/RicercaBU?operation=getDocBU&id=db0902acf9ecf88ca467581f10d5109e906e4b8e
“Art. 301-bis
(Documenti informatici)
Se le falsità previste dal presente capitolo attengono ad un documento informatico pubblico
o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni concernenti rispettivamente gli
atti pubblici e le scritture private.”.
Art. 6
(Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica
sull’identità o qualità personali proprie o di altri)
1. Dopo l’articolo 302 del codice penale è inserito il seguente articolo:
“Art. 302-bis
(Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica
sull’identità o qualità personali proprie o di altri)
Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle
firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona, è punito con
la prigionia di primo grado.”.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 23 agosto 2016/1715 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

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