Apr 26

LEGGE 29 APRILE 1997 N. 44

LEGGE 29 aprile 1997 n.44
Ordinamento Penitenziario
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande
e Generale nella seduta del 29 aprile 1997.
Art.1
Trattamento e rieducazione
Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto
della dignità della persona visto l’articolo 15 della Legge 8 luglio 1974 n.59.
Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose.
I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
Il trattamento penitenziario è improntato a fini rieducativi e tende al reinserimento sociale del soggetto.
Art.2
Spese per le esecuzioni delle pene
Le spese per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato.
Art.3
Locali di soggiorno e di pernottamento.

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura;
aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati.
I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.
I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate preferibilmente di un posto.
Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti nel rispetto dell’articolo 11 della presente legge.
Ciascun detenuto dispone di adeguato corredo per il proprio letto.
Art.4
Vestiario e corredo
Ciascun soggetto è fornito di biancheria e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.
I detenuti possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che
abbiano particolare valore morale o affettivo, nel rispetto delle esigenze degli altri soggetti
sottoposti al trattamento penitenziario.
Art.5
Igiene personale
E’ assicurato ai detenuti e agli internati l’uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.
Può essere consentito l’uso di rasoio elettrico personale.
Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienicosanitarie.
Art.6
Alimentazione
Ai detenuti e agli internati è assicurata un’alimentazione sana e sufficiente.
Essi devono avere sempre a disposizione acqua potabile.
Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall’amministrazione pubblica.
E’ consentito l’acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e viveri di conforto.
Art.7
Permanenza all’aperto
Ai detenuti e agli internati è consentito permanere almeno per due ore al giorno all’aria aperta all’interno del carcere.
Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un’ora al giorno soltanto per motivi eccezionali e temporanei.
La permanenza all’aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano casi particolari.
Art.8
Servizio Sanitario
Il servizio medico, farmaceutico e pschiatrico è garantito dall’Istituto per la Sicurezza
Sociale.
L’assistenza medica, presso il carcere, verrà assicurata da un medico designato dall’Istituto
Sicurezza Sociale ogni anno fra i medici del Centro Sanitario competente per territorio.
Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici specialistici, i detenuti sono trasferiti
nell’Ospedale di Stato.
All’atto dell’ingresso nel carcere i detenuti sono sottoposti a visita medica generale allo
scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche.
Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta.
I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono
immediatamente isolati in idonee strutture carcerarie od ospedaliere.
L’amministrazione penitenziaria, per l’organizzazione e per il funzionamento dei servizi
sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra
ospedalieri.
I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario
di loro fiducia, il quale presta la propria opera in collaborazione con il sanitario indicato dall’I.S.S.
Il Direttore Sanitario visita almeno due volte l’anno la struttura carceraria allo scopo di
accertare lo stato igienico – sanitario, l’adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie
infettive disposte dal medico responsabile per territorio della struttura carceraria e le condizioni
igieniche e sanitarie.
Art.9
Attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione
L’istituto deve essere fornito di una biblioteca costituita da libri e periodici.
Le attività di lavoro e di istruzione svolte a fini rieducativi, e di formazione professionale, sono determinate e regolamentate dall’amministrazione carceraria in relazione alle esigenze della medesima e dei singoli detenuti.
Art.10
Individualizzazione del trattamento
Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.
Nei confronti dei condannati è predisposta l’osservazione della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale da parte di un sanitario dell’I.S.S.
L’osservazione è compiuta all’inizio dell’esecuzione e prosegue nel corso di essa.
Per ciascun condannato sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell’esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento pratico e i suoi risultati.
Art.11
Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti
L’assegnazione dei detenuti nelle celle del carcere è disposta con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all’esigenza di evitare influenze nocive reciproche.
E’ assicurata la separazione degli internati e dei giovani al di sotto dei venticinque anni dagli adulti.
Le donne devono essere ospitate in celle separate.
Art.12
Regolamento dell’istituto
Il regolamento interno disciplina, tra l’altro, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che,
a qualsiasi titolo, accedono all’istituto o ne escono.
Il regolamento e le sue modificazioni sono approvati dal Congresso di Stato.
Art.13
Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa
La finalità del reinserimento sociale dei condannati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa.
Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l’autorizzazione e secondo le direttive del Giudice dell’Esecuzione, sentito il responsabile del carcere, tutti coloro che, avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.
Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del responsabile del carcere.
Art.14
Colloqui, corrispondenza e informazione
I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone anche al fine di compiere atti giuridici.
I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i famigliari e con il difensore di fiducia.
La struttura penitenziaria pone a disposizione dei detenuti che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Il Giudice dell’Esecuzione può disporre, con provvedimento motivato, che la corrispondenza dei singoli condannati sia sottoposta a visto di controllo del responsabile del carcere.
Può essere autorizzata nei rapporti con i famigliari e, in casi particolari, con terzi la corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.
Per gli imputati i permessi di colloquio, il visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza del Commissario Inquirente che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, e del Giudice dell’Esecuzione, dopo la pronuncia stessa.
L’autorità giudiziaria può anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri in libera vendita all’esterno e di avvalersi di altri mezzi di informazione.
Art.15
Istruzione
E’ agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.
Art.16
Religione e pratiche di culto
I detenuti hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento.
E’ assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.
E’ addetto almeno un cappellano.
Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, la assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.
Art.17
Attività culturali, ricreative e sportive
All’interno della struttura carceraria devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative compatibili con gli spazi carcerari e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.
Art.18
Attività lavorative
All’interno della struttura carceraria deve essere favorito il lavoro compatibilmente con gli spazi carcerari; apposito regolamento nè disciplinerà le modalità.
Art.19
Rapporti con la famiglia
Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.
Art.20
Comunicazioni dello stato di detenzione, delle malattie e dei decessi
I detenuti devono essere in grado d’informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in carcere.
In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate.
Analogamente i detenuti devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.
Art.21
Permessi
Nel caso di imminente pericolo di vita di un famigliare o di un convivente ai detenuti può essere concesso il permesso di recarsi a visitarli con le cautele previste dal regolamento interno.
Il permesso è concesso dal Giudice dell’Esecuzione o dal Giudice Inquirente.
Analoghi permessi possono essere concessi per gravi e accertati motivi.
Art.22
Norme di condotta dei detenuti – obbligo di risarcimento del danno
I detenuti all’atto del loro ingresso in carcere e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti i loro diritti e doveri, la disciplina e il trattamento.
Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.
I detenuti devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.
I detenuti che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell’amministrazione sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell’eventuale procedimento penale.
Art.23
Isolamento
All’interno della struttura carceraria l’isolamento continuo è ammesso:
1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
2. per gli indagati durante la istruttoria, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario
dall’autorità giudiziaria;
1. per gravi ragioni disciplinari, motivate dal Giudice dell’Esecuzione.
Il periodo di isolamento giudiziario, a seconda delle ragioni per il quale viene comminato, può durare per un massimo di dieci giorni.
Art.24
Perquisizione personale
I detenuti all’atto dell’ingresso in carcere devono essere sottoposti a perquisizione personale.
Possono esserlo inoltre in ogni momento per motivi di sicurezza.
La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della persona umana da parte di almeno due persone dello stesso sesso del detenuto.
Art.25
Diritto di reclamo
I detenuti possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
1) al responsabile dell’Istituto;
2) all’autorità giudiziaria e sanitaria;
3) ai Capitani Reggenti.
Il responsabile dell’Istituto, sotto la sua responsabilità, inoltrerà, senza indugio, la domanda all’autorità giudiziaria e sanitaria e ai Capitani Reggenti.
Art.26
Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione
Non è consentito l’impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti o al fine di garantire la incolumità dello stesso detenuto.
Dell’uso della forza fisica o dei mezzi di coercizione deve essere informato con immediatezza il Giudice dell’Esecuzione o il Giudice Inquirente.
L’uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato da parte del personale medico – sanitario.
Gli agenti in servizio all’interno del carcere non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal responsabile del carcere.
Art.27
Trasferimenti e traduzioni
I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze del carcere, per motivi di giustizia, di salute e familiari.
E’ consentito solo l’uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l’uso di altri mezzi che non ledano la dignità del detenuto.
Art.28
Dimissione
La dimissione dei detenuti è eseguita senza indugio dalla direzione dell’Istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria.
Il responsabile del carcere dà notizia della dimissione al Giudice dell’Esecuzione e all’I.S.S. comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.
Il responsabile del carcere deve informare anticipatamente della dimissione il Giudice dell’Esecuzione.
Art.29
Assistenza alle famiglie
Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un’azione di assistenza alle loro famiglie.
Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i famigliari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale.
E’ utilizzata, all’uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell’assistenza sociale.
Art.30
Assistenza post-penitenziaria
I detenuti ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.
E’ agevolato il definitivo reinserimento nella vita libera.
I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.
Art.31
Affidamento in prova al servizio sociale
All’atto dell’affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla sua dimora, alla sua libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.
Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più Castelli.
Sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.
Nel verbale può anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in favore della vittima che vi consenta espressamente.
Nel corso dell’affidamento le prescrizioni possono essere modificate in relazione alle circostanze.
Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
Il servizio sociale riferisce periodicamente al Giudice dell’Esecuzione, fornendo dettagliate notizie sul comportamento del soggetto e proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni.
L’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.
Art.32
Regime di semilibertà
Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dal carcere per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
Art.33
Visite agli istituti
Possono accedere alla struttura carceraria:
– gli Eccellentissimi Capitani Reggenti;
– i membri del Consiglio Grande e Generale.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere al carcere, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Possono accedere, inoltre, con l’autorizzazione del responsabile, i ministri del culto cattolico e di altri culti.
Art.34
Assistenti volontari
L’amministrazione penitenziaria può, su proposta del Giudice dell’Esecuzione, autorizzare persone idonee all’assistenza e all’educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all’opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati e al futuro reinserimento nella vita sociale.
Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell’Istituto sotto la guida del responsabile, il quale ne coordina l’azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.
Art.35
Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto, con le opportune cautele, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge che sarà emanata entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente normativa.
Art.36
Regime di carcerazione preventiva
Per i soggetti sottoposti al regime di carcerazione preventiva, per il quale vale il rigoroso principio di non essere considerati colpevoli sino alla sentenza di condanna definitiva, valgono le disposizioni precedenti, fatte salve speciali deroghe dettate dal Giudice Inquirente.
Art.37
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 5 maggio 1997/1696 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Paride Andreoli – Pier Marino Mularoni

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