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DECRETO DELEGATO 26 MAGGIO 2008 N. 81

REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO DELEGATO 26 maggio 2008 n.81
(Ratifica Decreto Delegato 28 aprile 2008 n.67)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto il Decreto Delegato 28 aprile 2007 n.67 “Codice della Strada”, promulgato:
Visto l’articolo 1 della Legge 20 marzo 2008 n.51;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.58 adottata nella seduta del 14
aprile 2008;
Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 14 maggio 2008;
Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 28 aprile 2008
n.67 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale
in sede di ratifica dello stesso:
CODICE DELLA STRADA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Principi generali)
La circolazione delle persone, dei veicoli, e degli animali sul territorio della Repubblica è
disciplinata:
a) dalle norme del presente codice, da quelle emanate in attuazione di dette norme, dalle disposizioni contenute in leggi e decreti che trattano specificatamente la materia della circolazione stradale, dei veicoli, delle autorizzazioni alla circolazione;
b) dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali alle quali la Repubblica ha aderito.
Le norme del codice e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e perseguono l’obiettivo di migliorare il livello di qualità della vita, anche attraverso la tutela dell’ambiente.
Le disposizioni del presente codice, le norme per la loro attuazione o modificazione sono adottate con decreto delegato, in osservanza dei criteri stabiliti con Legge delega n. 51/2008.
Art. 2
(Classificazione delle strade)
La viabilità della Repubblica é individuata nella planimetria allegata alla legge di Piano Regolatore Generale.
Le strade ai fini della presente legge sono così classificate:
a) strade di scorrimento: sono tutte le strade che collegano fra loro i Castelli della Repubblica e gli
stessi Castelli con le località poste oltre confine. Sono a doppia carreggiata (superstrada) o unica
carreggiata, ciascuna dotata di almeno due corsie di marcia;
b) strade di collegamento: sono le strade ad unica carreggiata e doppia corsia di marcia che
collegano singole località di ciascun Castello alle strade di scorrimento o ad altra strada di
collegamento;
c) strade locali: sono le strade che hanno funzione urbana ed agricola.
d) tracciato ciclopedonale: sono le strade locali, urbane, extraurbane o vicinali destinate
prevalentemente alla percorrenza ciclabile e pedonale.
Le strade di cui alle categorie a) e b) del comma che precede sono di norma dotate di banchine, marciapiedi e accessi alle proprietà private, coordinati con aree di servizio e di parcheggio segnalate e comunque non di ostacolo al traffico ordinario.
Di norma le strade sono di proprietà pubblica. Sono private le sole strade locali quando risultano ricavate su terreni di proprietà privata, anche se gravate di servitù, e non sono stati compiuti atti di trasferimento alla Ecc.ma Camera ovvero non sono state dichiarate di pubblica utilità ai fini dell’espropriazione.
Tutte le strade, comprese quelle private ed esclusi i sentieri, i tratturi ed i tracciati esclusivamente ciclopedonali, sono denominate ai fini toponomastici.
Il Congresso di Stato determina con regolamento le caratteristiche tecniche, costruttive e geometriche relative a ciascuna tipologia di strada a cui dovranno conformarsi le operazioni di nuova costruzione e gli interventi di modifica della viabilità esistente.
Art. 3
(Regolamentazione della circolazione)
La circolazione stradale, oltre che dal codice e dalle norme di attuazione, è regolamentata, in casi particolari e per esigenze straordinarie e temporanee, attraverso ordinanze emesse dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni in base a regolamento adottato con delibera del Congresso di Stato. A tali ordinanze è data attuazione attraverso i corpi di polizia e gli uffici statali, che provvedono alla relativa pubblicità attraverso l’apposizione di manifesti e di apposita segnaletica nei luoghi interessati. Le imprese pubbliche o private che eseguono lavori stradali autorizzati possono direttamente apporre apposita segnaletica per disciplinare il traffico anche attraverso l’opera di addetti dell’impresa esecutrice stessa. Gli organi di polizia e l’AASP esercitano in tal caso la dovuta sorveglianza.
Le norme del codice, delle disposizioni di attuazione e le ordinanze debbono essere osservate anche se riguardano la circolazione su strade private. Le Autorità preposte applicano le sanzioni previste dal codice anche se le infrazioni avvengono su strada privata.
Art. 4
(Servizi di polizia stradale)
I servizi di polizia stradale sul territorio sono demandati alla Polizia Civile, alla Gendarmeria, alla Guardia di Rocca.
Previa specifica disposizione dei comandanti dei suddetti corpi, determinate funzioni di polizia stradale possono essere temporaneamente demandate ad allievi dei singoli corpi, ad appartenenti alla milizia, ovvero a civili appositamente incaricati.
I servizi di polizia stradale sono costituiti da: a) prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) rilevazione degli incidenti stradali; c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) ogni altro servizio connesso alla tutela e controllo dell’uso delle strade, comprese quelle private.
Gli organi della polizia stradale sono obbligati ai sensi del successivo articolo 70 e con le modalità ivi stabilite, a fornire alle persone coinvolte in incidenti stradali ed ai loro procuratori o aventi causa le informazioni concernenti l’identificazione dei mezzi, delle persone poste alla guida, dei proprietari e delle coperture assicurative.
Le attività di polizia stradale sono organizzate dai comandanti dei singoli corpi, che possono richiedere la collaborazione degli uffici dello Stato in caso di particolari esigenze di accertamento, rilevamento e sanitarie.
Art. 5
(Gruppo di lavoro per la sicurezza stradale)
È istituto il Gruppo di lavoro per la sicurezza stradale, formato dal Coordinatore del Dipartimento del Territorio, che lo presiede, dal Direttore dell’Azienda Autonoma di Stato di Produzione (in seguito AASP), dai Dirigenti dell’Ufficio Progettazione, dell’Ufficio Registro Automezzi, dell’Ufficio Urbanistica e dai Comandanti delle Forze di Polizia. I componenti del Gruppo possono avvalersi del personale in forza presso i rispettivi Uffici e delegare un proprio dipendente a partecipare ai lavori del Gruppo in loro vece.
Il Gruppo ha il compito di curare l’istruzione delle richieste di installazione delle opere e dei dispositivi più opportuni alla moderazione e regolamentazione del traffico, attivandosi:
– di propria iniziativa, anche sulla base delle relazioni e delle statistiche annuali delle Forze di Polizia;
– su proposta delle Giunte di Castello, le quali possono raccogliere e far proprie le istanze dei cittadini;
– in accoglimento di quanto previsto all’interno di progetti di iniziativa pubblica e privata convenzionata;
– in attuazione delle proposte del Congresso di Stato ai sensi del successivo articolo 6.
Il Gruppo ha inoltre la competenza di svolgere funzioni consultive, propositive e formative per quanto riguarda il tema della sicurezza stradale e della circolazione stradale in generale. Per i programmi di educazione stradale nella scuola, il Gruppo è integrato da due rappresentanti degli insegnanti designati dal Segretario di Stato alla Pubblica Istruzione.
Art. 6
(Installazione delle opere e dei dispositivi)
Il Congresso di Stato è competente ai sensi del successivo titolo terzo a concedere ogni autorizzazione per l’installazione o la rimozione di un’opera o un dispositivo per la moderazione del traffico, determinandone il tipo e l’ubicazione, nonché ad autorizzare l’installazione dei sopra citati dispositivi e opere anche sulle strade su cui vige il limite di velocità di 70km/h qualora ne venga ravvisata la necessità.
Le autorizzazioni di cui al precedente comma potranno essere concesse dal Congresso di Stato previo espletamento della fase di istruzione delle richieste ad opera del Gruppo di lavoro per la sicurezza stradale di cui all’articolo 5.
Le opere ed i dispositivi per la moderazione del traffico sono posti in opera a cura dell’Azienda Autonoma di Stato di Produzione, previo provvedimento del Congresso di Stato.
Le opere sopra indicate non sono soggette a concessione né ad autorizzazione, ai sensi dell’articolo 159 della Legge 19 Luglio 1995 n. 87 “Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie”.
Art. 7
(Sistema sanzionatorio)
Le violazioni delle disposizioni delle norme contenute nel presente codice hanno natura di reato o di violazione amministrativa. Il codice disciplina inoltre i casi in cui si può procedere al fermo e conseguente sequestro cautelare del veicolo, al ritiro della documentazione, alla sospensione ed alla revoca della patente.
Nel caso in cui la violazione sia considerata reato, sono richiamate le norme del codice penale applicabili alla fattispecie, ovvero è indicata espressamente la specie del reato ai sensi dell’articolo 20 del c.p.
Le violazioni amministrative sono disciplinate dalla Legge 28 giugno 1989 n. 68. Per quanto concerne la presente legge, le violazioni amministrative sono classificate in tre categorie, ciascuna delle quali sanzionata nella misura indicata nella tabella allegata sotto A. Gli importi della sanzione per ciascuna categoria possono essere modificati con il decreto annuale di cui alla richiamata legge n. 68/1989. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
I documenti di circolazione ritirati a norma dell’articolo 61 sono trasmessi, con rapporto, dall’agente accertatore al Dirigente dell’Ufficio Registro Automezzi, che provvede, nel termine massimo di giorni 10 dal ritiro, agli adempimenti di cui al secondo comma dello stesso articolo 61, nonché, nelle ipotesi di cui all’articolo 64, al sequestro amministrativo del veicolo. Il comma 3 dell’articolo 61 regola le ipotesi in cui i documenti possono essere ritirati direttamente dall’agente accertatore. Il provvedimento accessorio di confisca conseguente il sequestro amministrativo è disposto con ordinanza dello stesso Dirigente dell’Ufficio Registro Automezzi. All’ordinanza può essere fatta opposizione da chi vi ha interesse a norma della Legge n. 68/1989. Quando il provvedimento di confisca diviene definitivo, l’esecuzione viene curata dalla Banca Centrale a norma della Legge n. 70/2004.
Quando la legge prevede il sequestro penale del veicolo ai sensi dell’articolo 56, l’agente accertatore dispone il fermo del veicolo, e quindi trasmette il relativo verbale o rapporto al magistrato inquirente, il quale entro 72 ore decreta, previa convalida del fermo, il sequestro del veicolo ovvero la riconsegna del mezzo a chi spetta.
La sospensione amministrativa della patente è disposta, per il periodo di tempo indicato dalle singole violazioni, direttamente dal Dirigente dell’Ufficio Registro Automezzi su rapporto dell’agente rilevatore. Resta ferma la competenza del giudice ai sensi del comma 2 del presente articolo. In caso di sospensione cautelare disposta dal giudice con decreto motivato, ovvero di condanna alla interdizione alla guida disposta con sentenza per i medesimi fatti che hanno dato origine alla sospensione amministrativa, il periodo sospensivo effettivamente osservato viene dedotto dal periodo di sospensione cautelare o di interdizione comminati dal Giudice. Per tale finalità, è obbligo del Dirigente dell’Ufficio Registro Automezzi trasmettere i provvedimenti sospensivi e di riconsegna al giudice che procede per i medesimi fatti. Apposito regolamento adottato con delibera del Congresso di Stato disciplina le procedure amministrative connesse alla sospensione della patente di guida, ivi comprese le procedure e gli effetti della sospensione di patente estera ovvero l’esecuzione sul territorio di provvedimenti sospensivi di patente sammarinese adottati da Autorità estera.
TITOLO II
DELLE STRADE
Art. 8
(Costruzione, manutenzione e gestione delle strade)
La costruzione, manutenzione e gestione delle strade è demandata all’Azienda Autonoma di Stato di Produzione (in seguito anche AASP o Azienda), che opera nel quadro delle normative di Bilancio e nel rispetto delle direttive del Governo e delle norme sulla sicurezza. All’Azienda è attribuita autonomia decisionale in relazione alla segnaletica, alle scelte tecniche delle opere e per gli interventi urgenti ed improcrastinabili per garantire la sicurezza stradale: a tal fine nel bilancio dello Stato devono essere sempre previsti adeguati fondi.
L’AASP adotta le disposizioni e le direttive vigenti nei Paesi dell’Unione Europea o previste dalle convenzioni internazionali per ogni intervento di natura tecnica necessario per garantire la sicurezza della circolazione, comprese le caratteristiche tecniche, funzionali e costruttive delle strade e delle loro pertinenze, l’illuminazione pubblica, le fasce di sosta consentite per le automobili ed i motocicli, le intersezioni.
L’AASP è tenuta, anche attraverso la collaborazione di altre strutture dello Stato: a) alla manutenzione delle strade, escluse quelle private, delle loro pertinenze e arredi, degli impianti, attrezzature e servizi; b) al controllo tecnico della efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d) alla esecuzione delle opere ed eliminazione di ostacoli che possono essere pregiudizievoli alla circolazione e alla sicurezza delle strade, anche di proprietà privata.
La pulizia delle strade è demandata all’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi.
I proprietari delle strade private sono tenuti a mantenere le strade in condizioni di sicurezza:
essi devono altresì dare attuazione alle disposizioni dell’Azienda riguardanti la manutenzione, la
sicurezza e la segnaletica delle stesse strade private.
L’Azienda, in caso di urgenza, per eventi straordinari ed eccezionali, in collaborazione con gli organi di polizia, è tenuta ad effettuare tutti gli interventi necessari a garantire le condizioni di sicurezza delle strade. Sono obbligate a collaborare con l’Azienda le altre strutture dello Stato in relazione alle competenze specifiche necessarie per gli eventi straordinari.
L’occupazione temporanea delle strade per cantieri, depositi, esecuzione di opere su edifici o terreni posti in prossimità delle strade deve essere autorizzata dall’AASP, previa motivata domanda scritta dell’interessato, accompagnata dal progetto con il quale viene delimitata l’area da occupare.
L’AASP, con la collaborazione delle forze di polizia, provvede ad adottare i sistemi per garantire la circolazione. Chi richiede l’occupazione temporanea deve prestare una idonea garanzia bancaria o
assicurativa per le spese dell’azienda, secondo un tariffario predisposto dal Consiglio di amministrazione dell’AASP.
Art. 9
(Atti vietati)
Su tutte le strade e sulle loro pertinenze è vietato: a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni, gli impianti stradali; b) creare condizioni di pericolo; c) danneggiare, spostare rimuovere, imbrattare, alterare la segnaletica sia orizzontale, che verticale; c) impedire il libero flusso delle acque nei fossi laterali e nelle opere di raccolta e di scarico, nonché il loro naturale deflusso sui terreni sottostanti; d) scaricare sulle strade e nei fossi fango, materiale imbrattante e dannoso.
Le violazioni alle norme di cui al comma che precede, se i fatti non costituiscono più grave reato di danneggiamento, sono soggette a sanzione amministrativa di seconda categoria comminata con ingiunzione del Direttore dell’AASP. Colui che ha procurato il danneggiamento è tenuto a proprie spese alla remissione in pristino delle opere danneggiate.
Art. 10
(Impianti e opere pericolosi)
L’AASP, sentito se ritenuto opportuno il servizio di protezione civile, verifica la eventuale pericolosità di impianti e opere poste in prossimità delle strade, che possono costituire un pregiudizio per la sicurezza della circolazione e propone gli interventi necessari per la loro rimozione o modificazione. Qualora non venga data esecuzione nei termini indicati dall’AASP alle opere proposte, il Congresso di Stato, con propria delibera, autorizza la stessa Azienda ad eseguire le opere, addebitandone la spesa al privato.
Art. 11
(Accessi)
Nuovi accessi dalle strade pubbliche alle proprietà di privati devono essere autorizzati,
previo parere dell’AASP, a norma delle disposizioni previste dalla legge urbanistica.
Tutti gli accessi, compresi quelli già autorizzati o acquisiti per prescrizione, devono essere
individuati con apposita segnaletica; chi beneficia dell’accesso deve provvedere alla sua
manutenzione.
E’ vietata ogni trasformazione degli accessi esistenti, senza la preventiva approvazione del
progetto da parte del Dirigente dell’Ufficio Urbanistica, sentito il Direttore dell’AASP.
Chiunque viola le disposizioni previste al presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa di seconda categoria, comminata con ingiunzione del Dirigente dell’Ufficio
Urbanistica. In ogni caso sono applicabili le disposizioni previste dalla legge urbanistica.
Art. 12
(Pubblicità sulle strade)
E’ vietata l’installazione di impianti, insegne e cartelli pubblicitari che comunque possono
creare pericoli o confusioni nella circolazione stradale.
L’installazione di impianti e cartelli pubblicitari sulle pertinenze delle strade deve essere
autorizzata ai sensi della Legge urbanistica 87/95 dal Dirigente dell’Ufficio Urbanistica, sentito il
parere dell’A.A.S.P. in relazione alla sicurezza della circolazione stradale; ai contravventori si
applicano le sanzioni previste dall’articolo 127 della citata normativa urbanistica.
La pubblicità provvisoria di cui all’ultimo comma dell’articolo 110 della Legge 87/95
collocata sulle pertinenze delle strade, è preventivamente autorizzata dall’A.A.S.P.; in mancanza
dell’autorizzazione preventiva la stessa Azienda provvede, a cura e spese dell’installatore, alla
rimozione della pubblicità irregolarmente installata.
L’apposizione di cartelli o insegne pubblicitarie su veicoli deve essere denunciata al
Comandante della Polizia Civile.
Chiunque viola le disposizioni previste al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al
secondo comma, è punito con la sanzione amministrativa di seconda categoria, comminata con
ingiunzione dal Comandante della Polizia Civile.
Art. 13
(Pertinenze delle strade)
Le pertinenze stradali sono parti della strada destinate in modo permanente al servizio o
all’arredo funzionale della strada stessa.
Sono pertinenze di esercizio le opere che costituiscono parte integrante della strada e le
opere permanentemente inerenti alla sede stradale; sono pertinenze di servizio le aree destinate al
rifornimento e ristoro degli utenti, i parcheggi, le strutture permanenti destinate ad essere utilizzate
per la manutenzione della strada.
Coloro che sono proprietari di pertinenze stradali di servizio sono tenuti ad osservare le
disposizioni impartite dall’AASP circa la manutenzione delle aree e l’apposizione della segnaletica
e della pubblicità. In caso di violazione si applicano le sanzioni e le disposizioni di cui agli articoli
11 e 12, comminate con ingiunzione del Direttore dell’AASP.
Art. 14
(Fabbricati, muri, opere di sostegno)
I fabbricati, i muri di recinzione e di sostegno, i pendii terrosi, i fossi prospicienti le strade
devono essere conservati in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e di non arrecare
danno alle strade.
L’AASP può ordinare ai proprietari di eseguire le opere di rimozione, rifacimento,
protezione e manutenzione necessarie alla salvaguardia della sicurezza e della integrità delle strade.
Se il proprietario non adempie, l’Azienda provvede adottando la procedura prevista dall’articolo 10,
ed applicando la sanzione amministrativa di seconda categoria.
TITOLO III
OPERE E DISPOSITIVI PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO
Art. 15
(Opere per la moderazione del traffico)
Gli articoli che seguono disciplinano il ricorso ad opere e dispositivi, fissi o mobili,
permanenti o precari, atti alla moderazione del traffico sulle strade di scorrimento, di collegamento
e locali con limite di velocità pari o inferiore ai 50 Km/h, in relazione a quanto previsto agli articoli
5 e 6 del presente codice.
Art. 16
(Isole ambientali)
Si definiscono isole ambientali quegli ambiti urbani serviti prevalentemente da strade locali,
all’interno o ai bordi della maglia della viabilità principale, finalizzati al recupero della vivibilità
degli spazi urbani.
Nelle isole ambientali di cui al comma che precede il controllo della circolazione e della
velocità può essere realizzato attraverso:
– le zone a traffico limitato, che limitano il numero dei mezzi in circolazione in una determinata
area;
– le zone 30, che impongono un limite di velocità pari a 30 km/h in corrispondenza di una
determinata area, per la presenza di opere o per le caratteristiche peculiari della stessa area che
richiedono una particolare moderazione della velocità;
– le aree pedonali destinate al solo transito pedonale e quindi dirette alla tutela dei luoghi centrali
come le piazze o i borghi antichi.
Le zone a traffico limitato e le zone 30, appositamente individuate con decreto riportante
planimetrie in scala adeguata e da adeguata segnaletica, possono essere soggette ai sistemi di
rallentamento del traffico di cui ai successivi articoli.
Art. 17
(Opere e dispositivi per la moderazione del traffico)
Gli elementi per la moderazione del traffico sono costituiti da quegli interventi che inducono
gli utenti a moderare la velocità ed in generale ad adottare comportamenti di guida più consoni al
rispetto della sicurezza stradale.
Art. 18
(Bande trasversali ad effetto ottico e ad effetto acustico o vibratorio)
Su tutte le strade, comprese quelle su cui vige il limite di 70 km/h, per tutta la larghezza
della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, è possibile adottare
sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o
vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie
della pavimentazione.
I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di
almeno quattro strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e di
stanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con
incremento di almeno 10 cm di larghezza.
I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento della
pavimentazione stradale ottenuta con la scarnificazione o incisione superficiale della stessa o con
l’applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con
dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di limitata
intensità.
Art. 19
(Dossi artificiali prefabbricati)
I dossi artificiali prefabbricati possono essere messi in opera sulle strade di cui all’articolo
15, con esclusione delle strade di scorrimento, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per
una o più corsie nel senso di marcia interessato.
Si definiscono dossi artificiali prefabbricati gli elementi modulari in rilievo realizzati in
gomma o materiale plastico. Le loro dimensioni in funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada
interessata, la distanza fra dossi installati in serie è stabilita con decreto adottato su proposta
dell’AASP.
L’installazione di nuovi dossi artificiali prefabbricati deve essere obbligatoriamente resa
nota ai servizi di soccorso o di pronto intervento.
Art. 20
(Dossi artificiali in opera)
I dossi artificiali in opera possono essere realizzati sulle strade di cui all’articolo 15, con
esclusione delle strade di scorrimento per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più
corsie nel senso di marcia interessato.
I dossi artificiali in opera sono costituiti in conglomerato bituminoso o cementizio. Le loro
dimensioni sono stabilite con apposito decreto adottato su proposta dell’AASP.
L’innalzamento della pavimentazione stradale per la realizzazione dei dossi artificiali in
opera è attuato prevalentemente in zone con particolari problematiche, come le intersezioni, o in
prossimità di passaggi pedonali.
L’installazione di dossi artificiali in opera deve essere obbligatoriamente resa nota ai servizi
di soccorso o di pronto intervento.
Art. 21
(Segnalazione dei dossi artificiali)
I dossi artificiali sono evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di
marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli, visibili sia di giorno che di notte.
Nel caso di progetti di arredo urbano, l’evidenziazione dei dossi può essere realizzata,
anziché con zebrature gialle e nere, con materiali e colori che creino accostamenti cromatici in
accordo con la simbologia della sicurezza stradale.
Il presegnalamento è costituito dal segnale di “limite massimo di velocità” con un valore
compreso tra 50 e 30 unitamente al segnale di “dosso” di formato ridotto, posto almeno 20 m.
prima.
Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello
integrativo con la parola “serie” oppure “n° …. rallentatori”.
Art. 22
(Attraversamenti pedonali)
Si definiscono attraversamenti pedonali le infrastrutture realizzate per dare continuità ai
percorsi pedonali sulle intersezioni e per consentire l’attraversamento delle carreggiate stradali nel
rispetto delle condizioni di sicurezza sulle strade.
Gli attraversamenti possono essere:
– a raso non semaforizzati;
– a raso semaforizzati;
– rialzati su dossi artificiali in opera;
– in sotterraneo o con strutture sopraelevate.
La scelta del tipo di attraversamento va effettuata in base alla pericolosità riscontrata dalle
statistiche degli incidenti avvenuti sul tratto in esame, tenendo conto delle limitazioni già introdotte
ai precedenti articoli.
Gli attraversamenti a raso non semaforizzati hanno le seguenti caratteristiche:
– sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di
marcia dei veicoli, di lunghezza pari a 2,50 m;
– la larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm.
Particolari deroghe nella scelta dei materiali da adottare per la creazione delle zebrature
bianche possono essere concesse per la realizzazione di attraversamenti che si inseriscano in
progetti di arredo urbano, nel qual caso l’evidenziazione è realizzata con materiali idonei alle
esigenze della sicurezza stradale.
È altresì possibile prevedere l’ulteriore evidenziazione dell’attraversamento pedonale tramite
la colorazione del tratto di manto stradale che precede l’attraversamento stesso con vernici visibili
anche di notte, nonché l’uso di segnalatori ottici posti sull’asfalto e/o di portali metallici che
sostengano il segnale di attraversamento pedonale, anche illuminato ed illuminante la zona
interessata dell’attraversamento.
Gli attraversamenti a raso semaforizzati possiedono le stesse caratteristiche di quelli non
semaforizzati e sono preceduti da una lanterna semaforica posta a distanza di sicurezza che arresta il
traffico, su comando del pedone che intenda attraversare, per tutto il tempo utile all’attraversamento
dell’intera carreggiata.
Gli attraversamenti rialzati possiedono le stesse caratteristiche di quelli a raso non
semaforizzati e sono posti al di sopra di dossi artificiali in opera.
Gli attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate sono realizzati sulla base di
progettazione approvata a norma della legge urbanistica.
Sulle strade di scorrimento e di collegamento gli attraversamenti devono essere presegnalati
dal segnale di “attraversamento pedonale”, posto almeno 150 m. prima.
Una serie di attraversamenti deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello
integrativo con la parola “serie” oppure “n° …… attraversamenti”.
Art. 23
(Chicane e rotatorie o rotonde)
Si definisce chicane la realizzazione in lunghi rettifili o in prossimità di luoghi
particolarmente affollati di opportuno disassamento delle corsie rispetto all’asse stradale, al fine di
indurre un rallentamento di tutti i veicoli e quindi di aumentare le condizioni di sicurezza della
strada.
La rotatoria o rotonda è un tipo di intersezione a raso fra due o più strade. Assolve alla
funzione di moderazione e snellimento del traffico. L’incrocio fra le strade è sostituito da un anello
stradale a senso unico che si sviluppa intorno ad uno spartitraffico di forma più o meno circolare. I
flussi di traffico lo percorrono in senso antiorario.
Art. 24
(Isole salvagente)
Le isole salvagente possono essere a raso o rialzate.
Sono isole salvagente a raso quelle realizzate mediante strisce di colore bianco.
Sono isole salvagente rialzate quelle di tipo permanente o rimovibile, realizzate mediante
getto di calcestruzzo, pietra da taglio o altro materiale prefabbricato. I cigli possono essere del tipo a
barriera o del tipo sormontabile.
Le isole salvagente devono avere preferibilmente una larghezza di 2,00 m, garantendo
comunque una larghezza minima di m.1,20 e devono inoltre essere interrotte in corrispondenza
delle strisce pedonali zebrate per una larghezza pari a quella del passaggio pedonale, onde
permettere ai pedoni l’attraversamento a livello della pavimentazione stradale.
L’isola salvagente può essere utilizzata come elemento per la moderazione del traffico,
singolarmente o in abbinamento ad altre opere o dispositivi, sulle strade di cui all’articolo 15, con
esclusione delle strade di scorrimento.
Art. 25
(Dispositivi per la segnalazione della velocità)
Sono dispositivi per la segnalazione della velocità gli apparecchi elettronici dotati di
rilevatore e display per la visualizzazione della velocità dei veicoli.
Il dispositivo, comunicando la velocità di marcia ai conducenti, induce coloro che superano i
limiti a ridurre la velocità entro i termini consentiti dalla legge.
L’apparecchiatura elettronica consente di calcolare opportune statistiche sulle velocità
sostenute su un particolare tratto stradale, fornendo utili dati all’Ente gestore della strada e alle
Forze di Polizia.
Il dispositivo di cui ai commi precedenti può essere messo in opera su tutte le strade,
comprese quelle, in deroga all’articolo 15, su cui vige il limite di 70 km/h.
Art. 26
(Lanterne semaforiche tarate)
Si definiscono lanterne semaforiche tarate i dispositivi atti ad arrestare con accensione della
luce rossa il conducente del mezzo che superi la velocità impostata come valore massimo alla
lanterna stessa e coincidente con il limite di velocità su un determinato tratto stradale.
I dispositivi di cui al comma precedente possono essere messe in opera su tutte le strade,
comprese quelle, in deroga all’articolo 15, su cui vige il limite di 70 km/h.
TITOLO IV
SEGNALETICA
Art. 27
(Collocazione e manutenzione della segnaletica stradale)
La collocazione e la manutenzione della segnaletica è demandata all’AASP, che vi provvede
in collaborazione con i comandi di polizia e il Gruppo di lavoro per la sicurezza stradale.
Le imprese che eseguono opere stradali possono installare la segnaletica provvisoria prevista
dalle norme di sicurezza sul lavoro.
La segnaletica sulle strade private è collocata dai proprietari.
Art. 28
(Segnaletica stradale)
La Repubblica di San Marino adotta la segnaletica stradale vigente nei Paesi dell’Unione
Europea e prevista dalle convenzioni internazionali in materia di circolazione alle quali la
Repubblica ha aderito.
I segnali stradali sono verticali, orizzontali o complementari.
I segnali verticali comprendono quelli di pericolo, di prescrizione, relativi ai passaggi a
livello, di prescrizione ad eccezione di quelli riguardanti la precedenza, la fermata e la sosta; di
indicazione; di integrazione. Sono compresi nella segnaletica verticale le lanterne semaforiche.
I segnali orizzontali si dividono in strisce longitudinali, trasversali, attraversamenti, frecce
direzionali, iscrizioni e simboli, strisce per la delimitazione dei posti destinati alla sosta, di fermata
dei veicoli adibiti a trasporto pubblico, ed ogni altra indicazione utile alla circolazione. Le strisce
stradali continue impongono il divieto di sorpasso, consentito invece se le strisce sono discontinue.
I segnali luminosi sono costituiti da semafori e lampeggianti. Nei semafori, il colore rosso
impone l’arresto; quello giallo preavverte l’arresto; quello verde consente l’attraversamento. I
segnali luminosi sono collocati dall’AASP e si uniformano a quelli previsti in Europa.
I segnali complementari forniscono indicazioni sul tracciato stradale, particolari curve e
punti critici, la presenza di ostacoli sulla strada.
Gli utenti della strada devono rispettare la segnaletica stradale, anche se in difformità ad
altre regole stradali. I segnali semaforici, esclusi i lampeggianti, prevalgono sulla segnaletica
orizzontale o verticale; la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale. In ogni caso, a norma
del successivo articolo 36, prevalgono su tutte le segnalazioni degli agenti del traffico.
In caso di urgenza o necessità possono essere collocati segnali temporanei in deroga alla
segnaletica esistente; gli utenti debbono rispettare la segnaletica posta per urgenza e necessità anche
se in contrasto con altre regole della circolazione.
Allegati sotto la lettera B sono riportati i segnali stradali per i singoli gruppi; per ogni
segnale è indicata sinteticamente la prescrizione. La segnaletica stradale, indicata nell’allegato B,
può essere modificata con provvedimento dell’AASP. L’AASP determina le dimensioni, colori,
forme e simboli della segnaletica verticale, uniformandola a quella prevista in Europa, nonché le
caratteristiche della segnaletica orizzontale e complementare; per quest’ultime l’AASP ha facoltà di
adottare le forme segnaletiche più convenienti sia per la forma che per il colore in relazione allo
stato dei luoghi ed alla funzione cui la segnaletica complementare è destinata.
L’allegato C prevede la disciplina per il rilascio di contrassegni per il parcheggio dei
disabili.
TITOLO V
DEI VEICOLI
Art. 29
(Disciplina concernente i veicoli. Rinvio)
Per veicoli si intendono le macchine condotte dall’uomo ad eccezione di quelle, usate da
bambini, invalidi e portatori di handicaps, ancorché asserviti da motore.
Le norme di comportamento di cui al successivo titolo settimo riguardano esclusivamente i
veicoli senza guida di rotaie.
Con speciale normativa adottata con legge, o decreto ovvero con regolamenti e circolari del
Congresso di Stato o degli uffici statali sono definiti e classificati i veicoli ammessi alla circolazione
su strada o aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, e per consentire una corretta
immatricolazione degli stessi. In particolare la disciplina adottata con normativa speciale,
modificabile con decreto, riguarda:
a) la classificazione dei veicoli e la regolamentazione delle loro caratteristiche tecniche;
b) la revisione periodica dei veicoli;
c) gli adattamenti e le prescrizioni per i veicoli condotti da soggetti affetti da minorazioni
invalidanti;
d) la registrazione e l’immatricolazione dei veicoli, le relative formalità, la natura e gli effetti delle
garanzie, le tasse relative alle formalità eseguite;
e) l’immatricolazione e la regolamentazione dei veicoli d’epoca, di interesse storico o
collezionistico;
f) l’immatricolazione di macchine operatrici, agricole e dei ciclomotori;
g) le carte di circolazione, le targhe di immatricolazione, speciali, provvisorie e di prova.
Con legge speciale è disciplinata l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore.
Con apposito decreto sono definite le tasse di circolazione per i veicoli.
Art. 30
(Cinture di sicurezza)
I veicoli a motore a quattro ruote ed eventualmente altri veicoli o mezzi indicati con decreto
debbono essere dotati sia sui sedili anteriori che su quelli posteriori di cinture di sicurezza, aventi le
caratteristiche previste dalla normativa europea. Il conducente ed i passeggeri di detti veicoli hanno
l’obbligo di usare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura
inferiore a 1,50 metri devono essere assicurati al sedile con seggiolini e altri sistemi di ritenuta per
bambini adeguati al loro peso, di tipo omologato secondo le specifiche normative europee.
Responsabile della inosservanza delle norme sulla installazione ed uso delle cinture è il
conducente del veicolo.
Ogni inosservanza dell’obbligo della installazione delle cinture di sicurezza è punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’articolo 60, punto 3, lettera h). Si applica la sanzione
prevista all’articolo 60, punto 5, lettera m) per ogni inosservanza dell’obbligo di indossare le cinture
di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Il proprietario del veicolo è civilmente obbligato
al pagamento della pena pecuniaria amministrativa.
Chiunque pone in commercio cinture di sicurezza non omologate è punito con la sanzione
pecuniaria amministrativa di seconda categoria e con il sequestro attuato con le procedure di cui al
comma quarto dell’articolo 7.
Art. 31
(Esenzione dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza e altri mezzi di ritenzione)
Sono esonerati dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
1 gli appartenenti ai Corpi di Polizia nell’espletamento dei servizi di competenza;
2 i conducenti e gli addetti dei veicoli in servizio antincendio e sanitario durante l’espletamento
dei loro compiti;
3 il personale dipendente dell’Ufficio Poste e Telecomunicazioni mentre esegue il prelievo e la
distribuzione della corrispondenza;
4 i conducenti di taxi durante il servizio;
5 il personale autorizzato a condurre autovetture di rappresentanza o di servizio nel centro storico;
6 i letturisti dipendenti dell’Azienda Autonoma di Stato dei Servizi nell’esercizio delle loro
mansioni;
7 il personale addetto al servizio affissioni nell’esercizio delle proprie mansioni;
8 gli istruttori di scuola guida quando esplicano la loro attività.
L’esonero è esteso sulla base di un’apposita certificazione da parte del Dirigente del
Servizio di Medicina di Base dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, o suo delegato, nei seguenti casi:
a) soggetti adulti di statura inferiore a 150 cm. e superiore a 190 cm.;
b) soggetti affetti da particolare patologie che costituiscano controindicazione specifica all’uso
delle cinture di sicurezza;
c) donne in stato di gravidanza per le quali l’uso delle cinture di sicurezza potrebbe comportare
condizioni di rischio.
Art. 32
(Seggiolini per il trasporto di minori)
Per trasportare i bambini sui veicoli a motore a quattro ruote destinati al trasporto di persone
fino ad un massimo di nove posti compreso il conducente, sui motocarri di peso complessivo
superiore a 10 quintali, e sugli autocarri di peso complessivo fino a 35 quintali, è obbligatorio l’uso
di appositi seggiolini o altri sistemi di ritenuta come indicato al comma 1 dell’articolo 30.
I seggiolini e gli altri sistemi di ritenuta devono recare il marchio internazionale di
omologazione previsto dalla normativa europea.
Sono esonerati dall’obbligo di usare i seggiolini o altri mezzi di ritenzione i bambini fino a
dieci anni di età trasportati, per servizio, su autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi) o adibite
a noleggio di rimessa a condizione che occupino i sedili posteriori e siano accompagnati da persona
di almeno sedici anni di età.
L’inosservanza delle norme di cui al presente articolo comporta l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste all’articolo 30.
Art. 33
(Uso obbligatorio del casco di tipo motociclistico)
I conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli durante la marcia
devono indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo.
Sono esenti dall’obbligo i conducenti e i passeggeri di:
1) ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
2) ciclomotori e motocicli a due e tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di
altri dispositivi di sicurezza idonei.
Il casco deve essere munito di marchio internazionale di omologazione previsto dalla
normativa europea.
Chiunque, avendone l’obbligo, non fa uso del casco di protezione ovvero indossa il casco di
protezione non omologato è punito ai sensi dell’articolo 60, punto3, lettera i).
Chiunque, pone in vendita caschi non omologati è punito con una sanzione pecuniaria
amministrativa di terza categoria; chi fa uso di caschi non omologati è punito con la sanzione
pecuniaria amministrativa di prima categoria.
Art. 34
(Dispositivi retrovisivi)
I ciclomotori a due ruote, le motocarrozzette e le autovetture devono essere muniti di
dispositivo retrovisivo sul lato sinistro.
I restanti ciclomotori, i motoveicoli e autoveicoli nonché le autovetture le quali trainano un
rimorchio, devono essere muniti di dispositivi retrovisivi su ambedue i lati.
Le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo devono essere dotati inoltre di
dispositivo retrovisivo interno.
Per l’omologazione dei dispositivi retrovisivi, l’ufficio motorizzazione all’atto della
immatricolazione o della revisione fa riferimento alla normativa internazionale.
Chi circola con veicoli non dotati dei dispositivi sopra indicati è punito con la sanzione
pecuniaria amministrativa di prima categoria.
TITOLO VI
ABILITAZIONE ALLA GUIDA
Art. 35
(Requisiti e abilitazione alla guida di veicoli. Rinvio)
Chi guida veicoli o conduce animali deve essere in possesso dei requisiti fisici necessari e
della abilitazione alla guida.
Con leggi speciali e relativi decreti attuativi sono disciplinati:
a) i requisiti psicofisici per guidare veicoli e condurre animali;
b) la patente e il certificato di abilitazione professionale, i requisiti per conseguirli, la loro validità
e durata, i ricorsi avverso i dinieghi;
c) le prove necessarie al conseguimento della patente e del certificato di abilitazione, le
esercitazioni e le autoscuole;
d) le imposte e tasse relative al rilascio e rinnovo delle patenti e dei certificati;
e) i permessi internazionali di guida.
TITOLO VII
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 36
(Obblighi generali dei conducenti)
I conducenti dei veicoli non devono costituire pericolo o intralcio per la circolazione e
devono comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. Essi in
particolare sono obbligati:
a) a fermarsi all’invito degli agenti preposti al controllo della circolazione stradale che si rendano
riconoscibili e ad esibire a loro richiesta la patente di guida, la carta di circolazione o i permessi
provvisori alla circolazione;
b) ad ottemperare alle prescrizioni impartite dagli agenti che regolano il traffico, prescrizioni
comunque prevalenti su qualsiasi altra segnalazione;
c) a rispettare la segnaletica orizzontale e verticale;
d) ad arrestarsi allorquando gli impianti semaforici emettono luce rossa o gialla.
e)ad eseguire le manovre per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o
corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per
impegnare un’altra strada, ovvero per fermarsi con la massima cautela, assicurandosi di poter
effettuare le manovre suddette senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada,
segnalando con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Art. 37
(Velocità)
Ai fini della sicurezza della circolazione e per la tutela della incolumità delle persone, su
tutta la rete stradale del territorio della Repubblica è stabilito il limite di velocità di settanta
chilometri orari; apposita segnaletica indica i tratti stradali nei quali è obbligatorio osservare un
limite di velocità inferiore.
Con apposito decreto, il limite di velocità generale stabilito al comma che precede può
essere elevato nel caso di realizzazione di strade le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano e sempre con l’apposizione di apposita segnaletica.
Art. 38
(Moderazione della velocità)
I conducenti dei veicoli devono essere in grado di conservare in ogni circostanza il controllo
del proprio mezzo. Essi sono obbligati:
a) ad osservare i limiti minimi e massimi di velocità;
b) a regolare la velocità e la condotta di guida in modo che esse:
b 1) non rappresentino pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e consentano,
occorrendo, di fermarsi tempestivamente, avuto riguardo al tipo di veicolo, al carico, alle
condizioni della strada e del traffico e alla presenza di pedoni lungo il percorso e ad ogni
altra circostanza di qualsiasi natura: ciò anche indipendentemente dalle altre prescrizioni,
comprese quelle di segnaletica;
b 2) non costituiscano causa di disordine o di intralcio alla circolazione, anche in dipendenza di
una andatura troppo lenta senza valide ragioni.
In particolare il conducente deve moderare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata,
nelle curve, in prossimità di incroci, di scuole, di parchi o di altri luoghi frequentati da fanciulli
indicati con apposita segnaletica, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore
notturne, in presenza di nebbia e innanzi ad ogni prevedibile ostacolo.
E’ fatto divieto, al di fuori delle competizioni sportive autorizzate e per le quali sono
predisposti adeguati servizi di sicurezza, di gareggiare in velocità.
Art. 39
(Circolazione sulla destra. Precedenza)
I conducenti dei veicoli devono circolare in prossimità del margine destro della carreggiata
anche sulle strade a senso unico ed occupare quella libera più a destra quando la carreggiata sia
divisa in più corsie, salvo che diversa segnalazione consenta la circolazione, nelle strade a più
corsie, per file parallele o sia prevista una circolazione canalizzata. In ogni caso il cambio di corsia
deve essere opportunamente segnalato. Nelle rotatorie il conducente che intende lasciare la rotatoria
alla prima uscita deve tenersi il più vicino possibile al margine destro rispetto al proprio senso di
marcia; il conducente che al contrario deve proseguire nella circolazione rotatoria, può tenersi il più
vicino possibile alla circonferenza interna.
I conducenti di veicoli sono tenuti inoltre in prossimità di un incrocio stradale ad usare la
massima prudenza per evitare incidenti. Essi devono concedere la precedenza:
a) agli altri veicoli provenienti da destra, salvo diversa segnalazione, o che stiano eseguendo ed
abbiano iniziato la manovra di sorpasso, nonché ai veicoli che sono già immessi nelle rotonde o
rotatorie, ancorché provenienti da sinistra;
b) agli altri veicoli nell’effettuare l’inversione di marcia, l’immissione nel flusso della circolazione
o l’accesso da o in un’area privata, sentieri, tratturi, piste ciclabili;
c) ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali;
d) ai veicoli circolanti su rotaia;
e) ai mezzi di soccorso ed ai mezzi degli organi di polizia, quando procedono con dispositivi
supplementari di segnalazione visiva ed acustici in funzione.
Art. 40
(Distanze di sicurezza ed altri obblighi)
I conducenti di veicoli sono tenuti:
a) ad osservare durante la marcia una distanza di sicurezza dal veicolo che precede, in modo che
sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo per evitare collisioni con i veicoli che precedono;
b) a mantenere, in ogni caso di scarsa visibilità, i dispositivi di illuminazione accesi durante la
circolazione, la fermata o la sosta, onde consentire un tempestivo avvistamento del veicolo agli
altri utenti della strada; è consigliato altresì l’uso dei dispositivi di illuminazione accesi anche
durante le ore diurne, indipendentemente dalle condizioni di visibilità.
c) ad adoperare i proiettori a luce anabbagliante nell’incrocio con altri veicoli nelle ore notturne e
quando seguono un altro veicolo a breve distanza, salvo il breve uso intermittente dei proiettori
di profondità per segnalare l’intenzione di sorpassare;
d) a procedere con la massima cautela, quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici
e macchine operatrici particolarmente ingombranti, mantenendo una distanza di sicurezza da tali
veicoli non inferiore a 20 metri. I veicoli che procedono in senso opposto devono, se necessario,
arrestasi al fine di non intralciarne il lavoro.
Art. 41
(Sorpassi)
Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o
un pedone in movimento o fermi sulla corsia o parte della carreggiata destinata normalmente alla
circolazione. Nelle manovre di sorpasso il conducente di veicolo ha l’obbligo di usare la massima
prudenza, verificando: 1) che le condizioni di visibilità ed il tratto di strada libero siano tali da
consentire la manovra e che la stessa possa compiersi in totale sicurezza; 2) che il veicolo che
precede o che segue non abbia segnalato la sua intenzione di effettuare la stessa manovra di
sorpasso.
I conducenti sono obbligati:
a) a segnalare tempestivamente le manovre di sorpasso e il cambiamento di direzione o di corsia
con le braccia ovvero facendo uso degli appositi dispositivi, portandosi per la svolta a sinistra in
prossimità del centro dell’intersezione nonché il più vicino possibile all’asse della carreggiata,
se si tratta di strada a doppio senso di circolazione; sul lato sinistro della carreggiata se si tratta
di strada a senso unico; sulla corsia sinistra se si tratta di strada a più corsie, salvo diversa
segnalazione;
b) a non accelerare, a portarsi sul bordo destro della carreggiata e a favorire il rientro allorquando
vengano sorpassati da altri veicoli;
c) a discostarsi, durante il sorpasso, dagli altri utenti della strada anche se fermi, in modo da
lasciare libero uno spazio laterale sufficiente ad evitare pericoli;
d) a lasciare uno spazio libero fra sé e i veicoli che precedono; a rallentare e, se necessario, a
fermarsi, al fine di favorire il sorpasso dei veicoli che seguono, allorquando si trovino alla guida
di automezzi lenti, ingombranti o obbligati a rispettare un limite di velocità o un divieto di
sorpasso, se le condizioni e le caratteristiche della strada e l’intensità del traffico non
consentono il loro sorpasso senza pericolo. Non sono tenuti all’osservanza di quest’ultima
disposizione i conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
Art. 42
(Segnalazioni di pericolo)
E’ obbligo dei conducenti di veicoli:
a) di apporre il segnale mobile di pericolo di cui i veicoli debbono essere dotati almeno cento metri
dal luogo in cui il veicolo rimanga fermo su strade di scorrimento e di collegamento, nonché in
prossimità di curve, dossi o intersezioni, e, comunque, in condizioni di scarsa visibilità;
b) azionare la segnalazione luminosa di pericolo, di cui il mezzo deve essere provvisto, in caso di
traino di veicoli in avaria, quando si è costretti a procedere a velocità particolarmente ridotta,
quando si verifichino improvvisi rallentamenti e in tutte le ipotesi di fermata di emergenza che
costituisca pericolo momentaneo per gli altri utenti della strada.
Art. 43
(Sosta e fermata dei veicoli)
Salvo diversa segnalazione, i conducenti di veicoli devono sostare sul margine destro della
carreggiata e parallelamente all’asse di questa e secondo il senso di marcia, lasciando uno spazio
libero sufficiente per il transito dei pedoni dove non esista un marciapiede rialzato; devono inoltre
spegnere il motore in caso di fermata o sosta superiore a tre minuti su area pubblica o aperta al
pubblico.
Nelle aree destinate a parcheggio, i conducenti sono tenuti al rispetto delle regole che
disciplinano la sosta e ad osservare la segnaletica predisposta.
Per “fermata” si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia
ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di
brevissima durata. La fermata non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione ed il
conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia. Per “sosta” si intende invece la
sospensione protratta nel tempo della marcia del veicolo, con possibilità di allontanamento da parte
del conducente.
Art. 44
(Efficienza dei veicoli)
E’ fatto obbligo ai proprietari e conducenti dei veicoli di conservare perfettamente efficienti
i dispositivi di illuminazione, di segnalazione acustica e visiva, di frenatura nonché i silenziatori, gli
specchi retrovisori e i tergicristalli. Essi sono inoltre obbligati:
a) a non alterare le caratteristiche tecniche fondamentali dei veicoli risultanti dai certificati di
omologazione o di approvazione;
b) a mantenere i motori e i dispositivi di scarico in stato tale da non produrre emanazioni
inquinanti e fumi oltre i limiti massimi stabiliti con decreto.
Art. 45
(Obblighi in caso di incidente)
In caso di incidente con ferite o morte di persone nel quale il veicolo guidato sia rimasto
coinvolto, il conducente è obbligato:
a) a non modificare lo stato dei luoghi e la posizione dei mezzi e delle cose, salvo che ciò non sia
necessario per evitare gravi pericoli alla circolazione;
b) a portare assistenza alle persone ferite;
c) a rimanere sul posto in attesa dell’arrivo della polizia, salva la necessità di allontanarsi per
prestare soccorso agli infortunati o per essere curato.
In caso di sinistro, anche con soli danni a cose, il conducente è obbligato ad esibire
nell’immediatezza del fatto alle persone danneggiate o ferite o a loro rappresentanti la patente di
guida, la carta di circolazione e il certificato di assicurazione, ovvero, se ciò risultasse impossibile, a
presentarsi entro sei ore dall’evento presso un ufficio di polizia della Repubblica per effettuare tali
esibizioni e riferire sulle modalità dell’incidente.
Art. 46
(Divieto di sorpasso)
Ai conducenti di veicoli è vietato effettuare sorpassi, oltre che nei luoghi appositamente
segnalati:
a) in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in condizioni di scarsa visibilità;
b) a destra, salvo che il veicolo che precede non stia eseguendo la manovra di svolta a sinistra o sia
consentita la circolazione per file parallele;
c) in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, passaggi a livello, attraversamenti pedonali o
in mancanza di spazio libero sufficiente;
d) di veicoli che stiano a loro volta eseguendo sorpassi.
E’ vietato il sorpasso, l’interruzione o l’inserimento tra i veicoli delle forze di polizia che
compongono o scortano un corteo. E’ altresì vietato interrompere cortei, processioni e convogli di
mezzi di soccorso.
Art. 47
(Divieto di sosta)
Gli stessi conducenti di veicoli hanno il divieto di sostare, oltre che nei luoghi in cui la sosta
è vietata mediante l’apposizione della prevista segnaletica:
a) in corrispondenza o a meno di cinque metri, salvo diversa segnalazione, dalle intersezioni, dalle
fermate dei mezzi di trasporto collettivo, dai passaggi a livello, dalle curve o dai dossi o,
comunque, in modo tale da costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
b) sullo sbocco dei passi carrabili, sugli attraversamenti pedonali, in seconda fila, nelle isole
pedonali, nelle zone a traffico limitato, negli spazi riservati, davanti ai cassonetti dei rifiuti, sui
marciapiedi e quando la parte di carreggiata che resta libera sia insufficiente per la circolazione
dei veicoli in un solo senso;
c) sulla carreggiata lungo le strade di scorrimento o di collegamento;
d) senza adottare le cautele necessarie ad impedire il movimento del veicolo;
e) sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, nelle ore e periodi indicati annualmente con apposita
ordinanza in previsione della caduta di neve.
Art. 48
(Altri divieti)
Ai conducenti è inoltre vietato:
a) circolare con pneumatici che non siano in buone condizioni o il cui battistrada non abbia, in
nessun punto, un’altezza a rilievo inferiore ad un millimetro;
b) effettuare brusche frenate che non siano richieste da motivi di sicurezza;
c) fare uso nei centri abitati dei dispositivi di segnalazione acustica e dei proiettori di profondità,
salvo i casi di effettivo e immediato pericolo;
d) tenere accesi i proiettori fendinebbia anteriori e le luci posteriori per nebbia al di fuori dei casi
di nebbia, di caduta di neve e di forte pioggia e simultaneamente ai proiettori abbaglianti;
e) gareggiare in velocità;
f) durante la marcia: (1) usare cuffie sonore o apparecchi radiotelefonici, salvo che questi siano
muniti di dispositivi che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani; (2)
mantenere il volume di apparecchi radio o di riproduzione sonora tanto alto da compromettere la
sicurezza della guida;
g) circolare con veicoli muniti di targa di prova rilasciata all’estero, salvo l’esistenza di accordi
internazionali in materia.
Art. 49
(Divieti specifici per i mezzi adibiti a trasporto)
Ai conducenti di mezzi adibiti a trasporto di cose o di persone è fatto divieto:
a) di circolare con un veicolo sprovvisto di idoneo e funzionante cronotachigrafo e limitatore di
velocità, con le caratteristiche e le modalità d’impiego previste dalle direttive dell’Unione
Europea, quando ne sia prevista secondo le stesse norme europee l’installazione;
b) di superare il peso massimo di carico consentito dalla carta di circolazione, salvo speciali
autorizzazioni;
c) di trasportare animali domestici in numero superiore a due e comunque in condizioni tali da
costituire impedimento o pericolo per la guida, salvo l’uso di apposito abitacolo che separi gli
animali dal conducente.
Art. 50
(Divieti di trasporto)
Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la
libertà di movimento del conducente ed in modo tale da non compromettere la sicurezza per se od
altri durante la circolazione. E’ vietato trasportare sui veicoli a motore un numero di persone
superiore a quello massimo stabilito nella carta di circolazione e, in aggiunta, sulle sole autovetture,
di due ragazzi di altezza inferiore a m. 1,50, purché tale trasporto avvenga nei posti posteriori ed a
condizione che siano accompagnati da persona maggiorenne diversa dal conducente.
E’ altresì vietato:
a) trasportare altra persona sui velocipedi, salva, per i conducenti maggiorenni, la possibilità di
trasporto di un bambino di età superiore ai quattro anni ed inferiore ad otto anni opportunamente
assicurato;
b) trasportare su ciclomotori appositamente costruiti un numero di persone superiore a quello
stabilito nel certificato di omologazione, escluso comunque il trasporto di minori di anni
quattro;
c) trasportare, a bordo di veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di persone fino ad un
massimo di nove posti compreso il conducente e sugli autoveicoli per uso promiscuo nonché
sugli autocarri di peso complessivo fino a trentacinque quintali, bambini di statura inferiore a m.
1,50 sui sedili anteriori o posteriori, senza far uso degli appositi sistemi di ritenuta come
previsto agli articoli 30 e 32.
Art. 51
(Obblighi dei pedoni)
I pedoni sono obbligati:
a) a circolare sulle strade ordinarie che non siano la Superstrada Dogana-Borgo Maggiore, sui
marciapiedi e sulle banchine stradali o, in loro mancanza, sul margine sinistro della carreggiata;
a circolare lungo la Superstrada all’interno delle fasce previste e secondo la segnaletica;
b) ad effettuare gli attraversamenti sugli appositi passaggi o, se questi non esistono o si trovano a
distanza superiore a cento metri, in senso perpendicolare alla carreggiata;
c) ad effettuare gli attraversamenti con le modalità di cui alla lettera b) sul lato posteriore degli
autoveicoli dai quali siano discesi e, se questi proseguono la marcia, dopo la loro partenza;
d) a non sostare sulla carreggiata;
e) a dare la precedenza ai veicoli quando attraversino la carreggiata al di fuori dei passaggi
pedonali;
f) ad osservare le prescrizioni degli agenti del traffico, degli impianti semaforici e della segnaletica
stradale verticale e orizzontale.
Art. 52
(Obblighi dei ciclisti, ciclomotoristi e motociclisti)
I ciclisti, i ciclomotoristi e i motociclisti:
a) devono procedere su unica fila e avere libero l’uso delle mani e delle braccia, debbono reggere
il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una sola mano in caso di necessità per le
opportune manovre o segnalazioni. Non devono procedere sollevando la ruota anteriore.
b) non possono farsi trainare da altri veicoli.
Art. 53
(Altri obblighi e divieti)
E’ vietato aprire lo sportello di un veicolo o lasciarlo aperto o scendere dal veicolo stesso
senza essersi assicurati che ciò non comporti un pericolo per gli altri utenti della strada.
E’ vietato a chiunque di gettare e abbandonare sulla sede stradale oggetti e materiali
pericolosi per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.
E’ vietato a chiunque di depositare o gettare rifiuti e altre cose di qualunque genere sulle
strade, piazze, marciapiedi pubblici o privati, e loro pertinenze.
E’ vietato il trasporto di merci definite pericolose dalla normativa tecnica internazionale,
senza regolare autorizzazione, ove sia prescritta, o in violazione delle condizioni da essa imposte a
tutela della sicurezza.
Le merci e gli altri oggetti trasportati sui veicoli devono essere solidamente fissati e disposti
in maniera tale da:
a) non costituire pericolo per le persone;
b) non provocare danni alle proprietà pubbliche o private;
c) non ostacolare la visibilità del conducente;
d) non compromettere la stabilità del veicolo;
e) lasciare ben visibili i dispositivi di illuminazione e le targhe dei veicoli;
f) non sporgere longitudinalmente dalla sagoma del veicolo dalla parte anteriore;
g) non sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo;
h) non sporgere lateralmente dalla sagoma di oltre trenta centimetri dalle luci di posizione anteriori
e posteriori.
I carichi sporgenti rispetto alla sagoma del veicolo devono essere segnalati con pannelli
quadrangolari rifrangenti a strisce alternate diagonali bianche e rosse da installarsi alle estremità
delle sporgenze.
Art. 54
(Veicoli eccezionali, a trazione animale e veicoli di soccorso)
La circolazione su strade o aree pubbliche o comunque aperte al pubblico di veicoli
eccezionali per dimensioni o pesi ovvero di veicoli che con il loro carico superano le dimensioni o i
pesi consentiti, è subordinata a specifica autorizzazione da concedersi caso per caso dal
Comandante della Polizia Civile, sentiti, se necessario, l’Ufficio Registro Automezzi e l’AASP.
L’autorizzazione viene concessa tenendo conto delle dimensioni del carico, dei pesi correlati ai
percorsi da effettuare ed alle condizioni della rete stradale interessata. Il trasporto deve essere
scortato dalla polizia ovvero da scorta tecnica. Il Comandante della Polizia civile applica il
regolamento adottato con apposito decreto; l’ammontare dell’indennizzo dovuto dal richiedente per
il servizio è determinato dal Comandante della Polizia Civile e concordato con il richiedente stesso.
I mezzi a trazione animale e gli animali da traino, da soma o da sella, anche isolati, possono
circolare sulle strade ed aree pubbliche solo se hanno almeno un conducente, che deve averne
costantemente il controllo e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
I mezzi a trazione umana od animale possono circolare sulle strade ed aree pubbliche nelle
ore notturne solo se muniti di un dispositivo di segnalazione acceso che proietti luce arancione
visibile da tutte le direzioni.
Art. 55
(Circolazione di animali)
Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali, quando circolano sulle strade,
devono essere condotti nelle ore diurne da almeno un guardiano e nelle ore notturne da almeno due,
uno all’inizio e uno in coda, muniti di un dispositivo di segnalazione che proietti luce arancione
visibile da tutte le direzioni: il loro passaggio deve essere regolato in modo che resti libera la metà
sinistra della carreggiata.
E’ vietata la circolazione e la presenza dei mezzi a trazione umana o animale e di qualsiasi
specie di animale lungo il tratto di Superstrada Borgo Maggiore – Dogana e negli altri tratti
specificamente segnalati, salvo che sugli attraversamenti di tali strade in corrispondenza di
intersezioni.
TITOLO VIII
SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE
Art. 56
(Sanzioni penali)
Chiunque viola le disposizioni dell’articolo 45 lettere a), b) e c) (Obblighi in caso di
incidente), è punito, a titolo di delitto, con la multa a giorni di primo grado e l’interdizione di primo
grado dalle abilitazioni a condurre veicoli. Se la rimozione dei veicoli prevista dall’articolo 45
lettera a) viene volutamente effettuata per impedire l’acquisizione di prove, si applica l’articolo 361
del c.p.
E’ punito ai sensi dell’articolo 405 del codice penale chiunque produce o distribuisce
abusivamente od altera le targhe, le carte di circolazione, i permessi provvisori, le patenti di guida,
le autorizzazioni per esercitarsi e i certificati di abilitazione professionale ovvero chiunque usa gli
stessi documenti prodotti abusivamente.
La stessa pena si applica a chiunque guida un veicolo munito di targa non propria.
Chiunque circoli alla guida di un veicolo a motore sprovvisto dell’assicurazione obbligatoria
per la responsabilità civile o ne consenta la circolazione è punito, a titolo di delitto, con la multa di
cui all’articolo 84 del codice penale o con la prigionia di primo grado.
Chiunque viola le disposizioni dell’articolo 45 comma 2 (Obblighi in caso di incidente) e 53
comma 4 (Divieto di trasporto di merci definite pericolose), è punito a titolo di delitto con
l’interdizione di primo grado dalle abilitazioni a condurre veicoli e con la multa a giorni di primo
grado.
Nell’ipotesi di violazione del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, e degli
articoli 57 (Guida in stato di alterazione psicofisica) e 58 (Guida senza patente o abilitazione) il
veicolo può essere sottoposto a sequestro cautelare e probatorio con le procedure di cui al comma 5
dell’articolo 7. La restituzione al proprietario può avvenire previo pagamento delle spese di
deposito. Il Giudice può disporre, se ne ricorrono le condizioni, la confisca ai sensi dell’articolo 147
del codice penale.
Art. 57
(Guida in stato di alterazione psicofisica)
Chiunque guida veicoli in stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di bevande
alcoliche o all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o all’abuso di farmaci è punito a
titolo di delitto, con l’arresto di terzo grado e con la multa ovvero con l’una o l’altra di tali pene
nonché con la interdizione di primo grado da ogni abilitazione a condurre veicoli.
Si considera in stato di ebbrezza la persona con un tasso alcoolemico presente nel sangue
pari o superiore a 0,50 mg/ml.
Le alterazioni psico-fisiche predette potranno comunque essere dedotte da elementi
obiettivi. Tali elementi, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità
fisica, possono essere desunti attraverso accertamenti qualitativi non invasivi o prove effettuate
anche attraverso apparecchi portatili omologati con decreto. I referti medici debbono essere
compilati tempestivamente e con informazioni complete di ogni dato rilevante ai fini
dell’accertamento della alterazione.
Il conducente di un veicolo, allorquando sussistano gli indizi presuntivi dello stato di
alterazione psico-fisica derivante dall’influenza di alcool o dall’assunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope, che non ottemperi all’invito degli organi di polizia a seguirli immediatamente presso
una struttura sanitaria al fine di effettuare i necessari accertamenti è comunque punito con le pene
stabilite dal primo comma.
La sanzione di cui al primo comma si applica anche a chiunque guida veicoli con mezzi
contenitivi temporanei che impediscono la corretta guida del veicolo, salvo espressa certificazione
medica.
Art. 58
(Guida senza patente o abilitazione)
Chiunque guida veicoli senza essere munito della patente o del certificato di abilitazione
professionale prescritti è punito a titolo di delitto:
a) con l’arresto e la multa a giorni di primo grado quando si tratta di motoveicoli classificati dalle
leggi speciali della categoria A o della sottocategoria A1;
b) con l’arresto e la multa a giorni di secondo grado quando si tratta di motoveicoli classificati
della categoria B;
c) con l’arresto di terzo grado e la multa quando si tratta di autoveicoli classificati della categoria
B, di macchine agricole o macchine operatrici;
d) con l’arresto di terzo grado, la multa e l’interdizione di secondo grado dalle abilitazioni a
condurre quando si tratta di ogni altro veicolo.
Art. 59
(Altre sanzioni penali)
Chiunque viola le disposizioni dell’articolo 46, lettera a) (Divieto di sorpasso), ovvero
circola contro mano in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità
ovvero percorre la carreggiata contro mano quando la strada è divisa in più carreggiate separate, è
punito, a titolo di delitto, con l’interdizione di primo grado dalle abilitazioni a condurre veicoli e
con la sanzione pecuniaria amministrativa di seconda categoria.
Art. 60
(Sanzioni pecuniarie amministrative)
Oltre alle sanzioni previste nei singoli articoli del presente codice, sono applicate per
specifiche violazioni amministrative le sanzioni pecuniarie contraddistinte progressivamente con
numeri e lettere, il tutto come di seguito indicato:
1- E’ punito con la sanzione amministrativa di terza categoria chiunque importi, produca, venda o
comunque detenga per il commercio motori o loro componenti che, se installati, alterino le
caratteristiche tecniche essenziali del veicolo stabilite nei certificati di omologazione.
2- E’ punito con la sanzione amministrativa di terza categoria chiunque:
a) guidi o consenta la circolazione su strada asfaltata di veicoli cingolati o provvisti di ruote
cerchiate in ferro: i contravventori sono inoltre tenuti al risarcimento dei danni causati al
manto stradale;
b) guidi un veicolo il cui rimorchio non abbia i requisiti di abbinabilità alla motrice;
c) circoli in violazione delle disposizioni dell’articolo 54 comma 1 (Veicoli eccezionali, a
trazione animale e veicoli di soccorso);
d) guidi un ciclomotore senza aver conseguito il certificato di idoneità alla guida.
3- E’ punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di seconda categoria:
a) chiunque viola le disposizioni dell’articolo 36 lettera b) e lettera d) (Obblighi generali dei
conducenti); articolo 38 comma 1 lettere a) e b) (Moderazione della velocità); articolo 39
comma 2 (Circolazione sulla destra. Precedenza); articolo 40 lettere b) e c) (Distanze di
sicurezza ed altri obblighi); articolo 44 lettere a) e b) (Efficienza dei veicoli); articolo 46,
lettere b), c), d) e secondo comma (Divieto di sorpasso); articolo 47 lettera a) (Divieto di
sosta); articolo 48 lettere a) ed e) (Divieto di circolazione con pneumatici che non sono in
buone condizioni), (Divieto di gareggiare in velocità). Se i limiti massimi di velocità
vengono superati di quaranta chilometri, si applica la sanzione amministrativa di terza
categoria, se i limiti di velocità vengono superati di oltre 60 km orari, la sanzione
amministrativa di terza categoria è raddoppiata;
b) chi circola con un veicolo sprovvisto di targhe o di carta di circolazione o di permesso
provvisorio, perchè mai rilasciati o privi di validità;
c) chi guida un veicolo di categoria diversa da quella prevista dalla patente di cui è titolare; la
sanzione è applicata nella terza categoria quando si tratta di persona munita di patente per
veicoli della categoria A;
d) chi, munito di patente speciale, in cui siano previste particolari limitazioni o adattamenti del
veicolo, conduce un veicolo di tipo diverso;
e) chi guida un veicolo o conduce animali senza trovarsi anche temporaneamente nelle
condizioni o senza disporre dei requisiti richiesti dalla legge, sempre che il caso non sia
espressamente previsto e punito da altra disposizione di legge;
f) chi affida la guida di veicoli o la condotta di animali a persona che non si trova nelle
condizioni o non dispone dei requisiti richiesti dalla legge ovvero non è munita di patente di
guida o dei certificati o altri documenti prescritti;
g) il titolare di patente di guida che, nel condurre veicoli, non osserva l’obbligo di usare
determinati apparecchi e comunque non rispetta le prescrizioni che gli sono state imposte in
sede di rilascio della patente allo scopo di integrare deficienze organiche o minorazioni
anatomiche o funzionali;
h) chiunque non osserva gli obblighi relativi alla installazione delle cinture di sicurezza;
i) chiunque non indossa nei casi prescritti il casco omologato di tipo motociclistico
regolarmente allacciato;
l) chi guida con la patente scaduta: la sanzione è elevata alla terza categoria se la patente è
scaduta da oltre tre anni; la sanzione amministrativa di terza categoria è raddoppiata in caso
di guida con patente o abilitazione sospesa a norma dell’articolo 66 (Sospensione della
patente di guida). In caso di recidiva sono applicate le sanzioni di cui all’articolo 58 (Guida
senza patente o abilitazione);
m) chi guida un veicolo con un tasso alcoolemico presente nel sangue da 0,50 mg/ml a 0,80
mg/ml;
n) chi omette di comunicare nei termini prescritti il trasferimento di proprietà del veicolo.
4- E’ punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di prima categoria:
a) chiunque viola le prescrizioni contenute nel titolo settimo della presente legge per le quali
non sia prevista una diversa sanzione;
b) il conducente del veicolo che circola momentaneamente sprovvisto di targhe ovvero di carta
di circolazione o di permesso provvisorio o dell’attestato di cui all’articolo 7 della Legge 10
marzo 1989, n. 23;
c) chi utilizza un veicolo in difformità alle caratteristiche e classificazione riprodotte sulla carta
di circolazione;
d) il proprietario di un veicolo in circolazione la cui carta di circolazione è stata smarrita,
sottratta o distrutta e che non ha provveduto agli adempimenti di cui all’articolo 7 della
Legge 10 marzo 1989, n. 23;
e) il proprietario di un veicolo che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa
omette di provvedere agli adempimenti di cui al primo e secondo comma dell’articolo 15
della Legge 10 marzo 1989, n. 23;
f) chi conduce un veicolo munito di targa non leggibile in modo chiaro ed integrale;
g) chi conduce un veicolo non conforme alle disposizioni dell’articolo 18 della Legge 10
marzo 1989, n. 23;
h) chiunque circola con un veicolo privo di revisione regolare;
i) chi omette di comunicare, ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione, il cambio di
sede o di indirizzo nel termine di trenta giorni;
l) chi circola alla guida di veicoli non dotati dei dispositivi retrovisivi;
m) chi, autorizzato per l’esercitazione, guida senza avere a fianco persona munita di valida
patente in funzione di istruttore;
n) chi, pur essendo titolare di valida patente, esercita funzioni di istruttore senza gli ulteriori
requisiti previsti;
o) chi guida senza l’autorizzazione per le esercitazioni ma avendo al fianco, in funzione ed
effettiva attività di istruttore, persona munita della patente e provvista dei requisiti prescritti:
la stessa sanzione si applica a chi funge da istruttore;
p) chi svolge attività di istruttore di guida su veicolo non munito dei prescritti contrassegni;
q) chi si esercita alla guida e chi svolge funzioni di istruttore su veicolo sprovvisto della
polizza speciale di assicurazione;
r) il titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un motoveicolo che trasporta altre
persone sul veicolo condotto.
5- E’ punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di prima categoria:
a) il minore degli anni diciotto che trasporta altra persona sul ciclomotore o motoveicolo
condotto;
b) il minore degli anni quattordici che guida un ciclomotore, ed il minore degli anni diciotto
che guida un motoveicolo della categoria superiore a quella consentita;
c) chi, avendo sostenuto con esito favorevole le prove di esame prescritte, conduce un veicolo
cui l’esame stesso si riferisce, prima di aver conseguito e ottenuto il rilascio dei documenti
di guida, ovvero in contrasto con le condizioni previste dalla legge per il rilascio di patenti,
salvo l’applicazione delle più gravi sanzioni;
d) chi conduce un veicolo senza avere con sé la patente di guida ovvero il certificato di
abilitazione professionale;
e) chi omette di far annotare sul documento di guida la variazione di indirizzo nel termine
all’uopo stabilito;
f) chi omette di provvedere nei termini al pagamento della tassa di vidimazione della patente di
guida;
g) il conducente di autoveicolo, motoveicolo e rimorchio immatricolato in altro Stato che
circola sprovvisto della sigla distintiva dello Stato di origine;
h) chi circola senza essere in possesso del certificato della assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile o senza tenere esposto sul veicolo il contrassegno di assicurazione;
i) chi omette di esporre sul veicolo il contrassegno relativo alla tassa di circolazione;
l) chiunque si esercita alla guida di un motoveicolo sprovvisto dei contrassegni prescritti;
m) chiunque non osserva gli obblighi relativi all’allacciamento delle cinture di sicurezza.
Art. 61
(Ritiro immediato dei documenti di circolazione, assicurativi e sequestro e rimozione dei veicoli)
Gli agenti accertatori dovranno ritirare immediatamente e trasmettere, salvo i casi di cui
all’ultimo comma, all’Ufficio Registro Automezzi la carta di circolazione dei veicoli che circolino
in violazione del disposto degli articoli:
a) 44 comma 1 (Efficienza dei veicoli), quando vi sia una situazione di pericolo;
b) 44 comma 1 lettere a) e b) (Efficienza dei veicoli);
c) 48 lettera a) (Divieto di circolazione con pneumatici che non sono in buono stato);
d) 53 comma 4 (Divieto di trasporto di merci definite pericolose); 53 comma 5 (Sistemazione del
carico sui veicoli); 53 comma 6 (Obbligo di segnalazione dei carichi sporgenti); 54 comma 1
(Veicoli eccezionali, a trazione animale e veicoli di soccorso);
e) 56 comma 4 (Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile);
f) 60 numero 2 lettera a) (Divieto di circolazione su strada asfaltata di veicoli cingolati);
g) 60 numero 2 lettera b) (Divieto di circolazione di veicoli con rimorchio privo dei requisiti di
abbinabilità alla motrice);
h) 60 numero 3 lettera n) (Omessa comunicazione del trasferimento di proprietà del veicolo);
i) 60 numero 4 lettere h) (Circolazione senza revisione della patente) ed i) (Omessa
comunicazione del cambio di sede o di indirizzo).
Il documento ritirato ai sensi del precedente comma verrà restituito:
A – al proprietario del veicolo:
1) nelle ipotesi disciplinate dalle lettere a), b) e c) dopo l’eliminazione dei difetti riscontrati e
previo pagamento della tassa di revisione straordinaria;
2) in quelle di cui alla lettera e) dopo l’esibizione allo stesso organo accertatore di un regolare
contratto di assicurazione;
3) in quelle di cui alle lettere h) e i) dopo l’esecuzione dei prescritti adempimenti;
B – al conducente o al proprietario del veicolo:
1) non appena saranno state esibite le necessarie autorizzazioni o rimosse le situazioni di
pericolo o sistemato il carico o eseguiti gli adempimenti prescritti;
2) nel caso previsto dalla lettera f), dopo il montaggio di ruote interamente rivestite in gomma
o di altri dispositivi riconosciuti idonei dal Dirigente dell’Ufficio Registro Automezzi ad
impedire il danneggiamento del piano stradale ovvero dopo essere stati rimossi a bordo di
altri mezzi e, comunque, previo risarcimento dei danni subiti dal manto stradale;
3) nel caso previsto dalla lettera g) dopo il trasferimento del rimorchio a mezzo di altra motrice
in luogo idoneo alla sosta.
Nei casi previsti all’articolo 53 comma 5 (Sistemazione del carico sui veicoli), 53 comma 6
(Obbligo di segnalazione dei carichi sporgenti) e 56 comma 4 (Obbligo dell’assicurazione di
responsabilità civile) l’agente accertatore trattiene i documenti di circolazione per il tempo
necessario a rimuovere la situazione di pericolo, o a sistemare il carico, o a verificare l’esistenza di
un contratto assicurativo; il Comandante del Corpo cui l’agente accertatore appartiene provvede alla
riconsegna dei documenti direttamente al contravventore a seguito dell’adempimento.
Art. 62
(Ritiro della targa di prova)
Nella ipotesi di violazione dell’articolo 48 lettera g) (Divieto di circolazione di veicoli
muniti di targa di prova rilasciata all’estero), gli agenti accertatori dovranno provvedere
all’immediato ritiro della targa di prova e della relativa autorizzazione alla circolazione e
trasmetterle all’Ufficio Registro Automezzi per il successivo inoltro alle Autorità straniere che le
hanno rilasciate.
Art. 63
(Ritiro della abilitazione a condurre)
Gli agenti accertatori dovranno procedere all’immediato ritiro della abilitazione a condurre
in caso di violazione dell’articolo 60 numero 3 lettere b ed l) (Divieto di circolazione senza targa,
carta di circolazione o di permesso provvisorio), (Guida con patente scaduta) e numero 5 lettere e)
ed f) (Omessa annotazione sul documento di guida della variazione di indirizzo), (Mancato
pagamento della tassa di vidimazione della patente di guida): il documento sarà inviato all’Ufficio
Registro Automezzi e restituito dopo l’esecuzione degli adempimenti prescritti.
Nei casi previsti dall’articolo 57 (Guida in stato di alterazione psicofisica), ferme restando
le competenze del giudice, gli agenti provvederanno all’immediato ritiro dell’abilitazione a
condurre veicoli, che verrà sospesa ai sensi dell’articolo 7 ultimo comma e del primo comma
dell’articolo 66; ferma restando la facoltà di cui al quarto comma dell’articolo 57, gli agenti sono
tenuti ad effettuare l’accompagnamento coattivo del conducente ai fini dell’esecuzione degli
accertamenti sullo stato di alterazione psicofisica, se si sia verificato un incidente con morte o ferite
di persone e salvo che risulti evidente la mancanza di responsabilità del conducente stesso.
I conducenti residenti all’estero o che si trovino alla guida di un veicolo non immatricolato
nella Repubblica di San Marino devono provvedere all’immediato pagamento dell’importo
corrispondente al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione contestata o produrre
idonea fidejussione di terzi che garantisca tale pagamento: in difetto di ciò, l’agente accertatore
provvederà al ritiro cautelare della patente di guida, che verrà restituita contestualmente al
versamento della somma dovuta.
Art. 64
(Sequestro e confisca amministrativi del veicolo)
Il veicolo sarà immediatamente sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi del comma 4
dell’articolo 7 e sospeso dalla circolazione fino a sei mesi nei casi disciplinati dall’articolo 53
comma 4) (Divieto di trasporto di merci definite pericolose), e dal numero 3, lettere b) ed f)
dell’articolo 60 (Divieto di circolazione senza targa, carta di circolazione o di permesso
provvisorio), (Divieto di affidare la guida di veicoli o la condotta di animali a persona che sia
priva delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla legge); sarà altresì sequestrato, salvo e finché
non sia possibile affidarlo ad altro conducente in possesso dei requisiti prescritti, nelle ipotesi
previste dal numero 3, lettere e) ed l) (Divieto di guidare veicoli o condurre animali senza essere in
possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla legge), (Guida con la patente scaduta)
dell’articolo 60, e dal numero 4, lettera m) dello stesso articolo 60 (Esercitazioni di guida). La
restituzione avverrà previo pagamento delle spese di deposito.
In caso di violazione dell’articolo 44 lettera a) (Efficienza dei veicoli), il veicolo sarà
sequestrato e sottoposto a controllo da un consulente tecnico nominato dal Dirigente dell’Ufficio
Registro Automezzi a spese del proprietario o degli esercenti la potestà genitoriale se trattasi di
minore degli anni diciotto: le parti non rispondenti all’omologazione saranno confiscate.
Nell’ipotesi di recidiva si procederà a confisca del veicolo.
Decorsi sei mesi dalla ordinanza che dispone la riconsegna dei mezzi sequestrati a norma del
presente articolo, il Dirigente dell’Ufficio Registro Automezzi, qualora il mezzo non venga ritirato
e non siano state pagate le spese di deposito, ordina la confisca del veicolo con le procedure di cui
al quarto comma dell’articolo 7.
Art. 65
(Rimozione forzata dei veicoli)
I veicoli in sosta in violazione dei divieti di cui all’articolo 47 (Divieto di sosta), saranno
rimossi dagli organi di polizia e restituiti previo rimborso delle spese di trasporto e deposito: in
alternativa e ove non sussista una situazione di pericolo o di intralcio alla circolazione, potranno
essere bloccati con appositi attrezzi e riammessi alla circolazione previo pagamento del servizio.
Art. 66
(Sospensione della patente di guida)
La patente di guida viene sospesa con provvedimento amministrativo e con la procedura di
cui al comma 6 dell’articolo 7: per un periodo da uno a quattro mesi in caso di violazione del
divieto di superare i limiti di velocità di oltre quaranta chilometri all’ora e dell’obbligo di moderare
convenientemente la velocità in ogni caso in cui essa può costituire effettivo pericolo per la
sicurezza delle persone ; per il periodo da uno a sei mesi in caso di:
a) di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcoolemico superiore a 0,80 mg/ml o in stato di
alterazione psico-fisica dovuta all’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o ad abuso di
farmaci;
b) di rifiuto da parte del conducente di sottoporsi agli esami per l’accertamento dello stato di
alterazione psico-fisica, come previsto dall’articolo 57 comma 4°.
La patente di guida è sospesa, con la procedura indicata al primo comma e per il periodo da
uno a quattro mesi, quando il titolare sia incorso negli ultimi due anni solari in almeno tre violazioni
delle seguenti norme di comportamento:
a) l’obbligo di dare la precedenza;
b) l’obbligo di fermarsi ai segnali di arresto impartiti dagli agenti del traffico;
c) l’obbligo di fermarsi ai segnali di arresto imposti da segnali stradali o da impianti semaforici;
d) il divieto di sorpasso o di circolare contromano sulle strade a più carreggiate separate o in
prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità,
quando si crea una reale situazione di pericolo;
e) il divieto di lasciare il veicolo in sosta, fuori dai centri abitati, in corrispondenza di curve o
dossi;
f) il divieto di utilizzare i proiettori a luce abbagliante nell’incrocio con altri veicoli;
g) l’obbligo di guidare facendo uso di lenti correttive o di determinati apparecchi, quando
prescritti;
h) il divieto di trasportare merci pericolose;
i) l’obbligo di sistemare il carico secondo le prescrizioni dell’articolo 53, commi 5 e 6
(Sistemazione del carico sui veicoli), (Obbligo di segnalazione dei carichi sporgenti);
l) il divieto di circolazione di veicoli eccezionali;
m) la guida senza il certificato di abilitazione professionale, quando prescritto;
n) la guida in stato di ebbrezza ed il superamento dei limiti di velocità, nei casi in cui non sia
applicabile la sanzione sospensiva di cui al primo comma di questo articolo.
Se le infrazioni di cui al comma 1 sono effettuate da conducente che abbia conseguito la
patente di guida da meno di due anni, la sospensione è disposta per il periodo da quattro a nove
mesi.
Qualora il numero di infrazioni di cui al secondo comma sia raggiunto nel termine di anno
solare o da conducente che abbia conseguito la patente di guida da meno di due anni, la sospensione
è disposta per lo stesso periodo da quattro a nove mesi.
Nei casi in cui non sia possibile procedere all’immediata contestazione delle suddette
violazioni, il proprietario, o in sua vece l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o
l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è tenuto a fornire le generalità e la residenza,
all’agente accertatore, della persona che al momento della commessa infrazione si trovava
effettivamente alla guida del veicolo. In caso di volontario e non giustificato rifiuto al rilascio delle
informazioni richieste dagli organi di polizia, il provvedimento sospensivo sarà posto a carico del
proprietario del veicolo o del legale rappresentante della persona giuridica alla quale lo stesso
veicolo risulta intestato.
La sospensione della patente è applicata del Dirigente dell’Ufficio Registro Automezzi nel
periodo compreso fra il minimo e il medio a seconda della gravità dell’infrazione contestata in
relazione alle conseguenze dell’infrazione stessa; fra il medio e il massimo in caso di recidiva,
tenendo sempre in considerazione le conseguenze dell’infrazione stessa. Ai fini del presente codice
la recidiva è dichiarata quando la stessa infrazione è commessa entro due anni dalla precente.
Il Dirigente dell’Ufficio Registro Automezzi subordina alla ripetizione dell’esame teoricopratico
di abilitazione la restituzione di una patente di guida sospesa per oltre tre mesi.
La patente di guida è altresì sospesa per il periodo di permanenza della causa su cui si fonda
il provvedimento quando:
a) il titolare non si sottoponga alla revisione della patente, ove disposta;
b) il titolare, previo controllo sanitario, sia stato giudicato temporaneamente inidoneo alla guida.
Art. 67
(Revoca della Patente di guida)
La patente di guida è revocata:
a) quando il titolare non sia in possesso dei requisiti fisici o psichici prescritti;
b) quando il titolare non sia in possesso dei requisiti morali previsti all’articolo 4 della Legge 30
novembre 1995 n. 134 con riferimento agli articoli 14, 15 e 16 del codice penale;
c) quando il titolare, sottoposto alla revisione, non risulti più idoneo;
d) quando il titolare abbia sostituito la propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
Allorquando siano cessati i motivi che hanno determinato la revoca a norma delle lettere a),
b) e c) del comma precedente, l’interessato è ammesso a sostenere l’esame per ottenere il rilascio di
una nuova patente di guida.
Art. 68
(Accertamento delle infrazioni, applicazione delle sanzioni e ricorsi)
Le violazioni alla presente legge e alle altre riguardanti i veicoli e la circolazione stradale
sono accertate dagli appartenenti ai Corpi della Gendarmeria, della Polizia Civile e della Guardia di
Rocca. L’accertamento può essere effettuato anche attraverso l’uso di apparecchiature elettroniche
mobili o fisse per il rilievo della velocità dei veicoli: l’uso, l’approvazione ed omologazione di dette
apparecchiature è disciplinato con apposito decreto. I rilievi attraverso tali apparecchiature possono
essere effettuati anche senza la presenza o il diretto intervento degli agenti, qualora le condizioni
strutturali della strada, le condizioni del traffico o altre condizioni non rendano possibile il fermo
del veicolo senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
Le infrazioni amministrative devono essere immediatamente contestate. Quando ciò non sia
possibile, viene emessa ingiunzione di pagamento, da notificare, a pena di decadenza, a mezzo del
servizio postale o dell’Ufficiale Giudiziario entro sessanta giorni dall’accertamento al trasgressore,
ove identificato, e all’intestatario della carta di circolazione, se residenti nella Repubblica ovvero
entro centoottanta giorni se residenti all’estero. La notificazione non è obbligatoria in caso di
connessione con un reato perseguibile d’ufficio: in tal caso il Giudice con la sentenza commina la
sanzione, concedendo il termine per l’oblazione di cui al successivo comma.
Il contravventore è ammesso ad esercitare ai sensi degli articoli 33, lettera a) e 34 comma 1
della Legge n. 68/1989 la facoltà di oblazione volontaria con il pagamento di una somma pari alla
sanzione pecuniaria minima prevista per ciascuna violazione.
La ingiunzione non opposta nel termine prescritto dalla Legge n. 68/1989 costituisce titolo
esecutivo per l’importo della sanzione inflitta e delle spese di notificazione: le spese e gli onorari
della procedura esecutiva svolta in Repubblica ed all’estero sono a carico degli ingiunti.
I verbali di ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida e quello di
sequestro del veicolo devono essere trasmessi senza ritardo al Dirigente dell’Ufficio Registro
Automezzi per i provvedimenti di competenza.
La sospensione dalla circolazione e la confisca dei veicoli o parti di essi sono disposte dal
Dirigente dell’Ufficio Registro Automezzi.
I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida sono adottati dal Dirigente
dell’Ufficio Registro Automezzi, previa spedizione di avviso al titolare che può far pervenire note a
difesa entro dieci giorni dalla consegna dell’avviso medesimo: tale termine decorre anche in caso di
mancato recapito del plico. Salvo quanto previsto nel comma successivo, i suddetti provvedimenti
sono impugnabili entro dieci giorni dalla loro notificazione davanti al Giudice Amministrativo
d’Appello ai sensi del titolo IV della Legge n. 68/1989, e divengono inefficaci in difetto di
pronuncia della decisione entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Il gravame non sospende la
loro esecuzione.
Salvo non sia in altro modo previsto o non si debba procedere al sequestro del veicolo,
quando venga effettuato il ritiro immediato della carta di circolazione o della patente o di altri
documenti di guida, l’agente accertatore rilascia un permesso provvisorio di circolazione
limitatamente al percorso più breve per raggiungere il luogo di residenza del conducente, o altro
diverso più vicino da lui indicato, e al tempo necessario per raggiungerli.
Gli intestatari della carta di circolazione dei veicoli sono obbligati al pagamento della
sanzione amministrativa in via solidale con il trasgressore, salva l’azione di rivalsa nei confronti di
costui.
Per quanto qui non diversamente stabilito si applicano le disposizioni contenute nella Legge
28 giugno 1989 n. 68, e nei decreti di cui all’articolo 32 della stessa legge.
Art. 69
(Interdizione adottata dal Giudice Penale)
Se pende procedimento penale per un reato per il quale è prevista la pena della interdizione
dalle abilitazioni a condurre veicoli, il Giudice Penale può applicare, in mancanza di provvedimento
sospensivo adottato dal Dirigente dell’Ufficio Automezzi, la interdizione medesima in via cautelare,
d’ufficio o a richiesta del Procuratore del Fisco, per il tempo da quindici giorni ad un anno previsto
dall’articolo 82 del codice penale per l’interdizione di primo grado: salvi i casi di urgenza, dovrà
essere inviato all’imputato avviso che ha diritto di far pervenire note a difesa entro dieci giorni dalla
notificazione dell’avviso medesimo.
Il provvedimento adottato ai sensi del comma precedente è impugnabile entro dieci giorni
dalla sua notificazione avanti al Giudice delle Appellazioni Penali e decade in difetto di decisione
entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Il gravame non sospende la sua esecuzione.
Nella ipotesi di diniego della richiesta di interdizione cautelare, il Procuratore del Fisco
potrà proporre reclamo al Giudice delle Appellazioni Penali, il quale deciderà entro quindici giorni
dalla notificazione del reclamo all’imputato, che potrà produrre memorie entro lo stesso termine.
Il Giudice Penale, con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per i
delitti di lesione colposa o di omicidio colposo particolarmente aggravati ai sensi del secondo
comma dell’articolo 163 del codice penale, può disporre la sospensione della patente di guida fino a
tre anni. L’interdizione alla guida di veicoli pronunciata dal Giudice Penale non è soggetta a
sospensione condizionale. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 66: a tal fine il Giudice
dell’Esecuzione trasmette gli atti al Dirigente dell’Ufficio Registro Automezzi.
Art. 70
(Accesso ai documenti)
I proprietari, i conducenti dei veicoli comunque coinvolti, i danneggiati, le società di
assicurazione e qualunque altro soggetto interessato al risarcimento possono chiedere agli organi di
polizia che hanno eseguito gli accertamenti, le informazioni relative alle modalità dell’incidente,
alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di
individuazione di questi ultimi.
La richiesta di informazioni è formulata direttamente o mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ed è rivolta al comando cui appartiene l’agente che ha proceduto alla
rilevazione dell’incidente.
Il comando è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni
richieste entro trenta giorni dalla data in cui perviene l’istanza.
Le istanze di accesso ai documenti di cui al presente articolo devono essere annotate in
apposito registro con l’indicazione dei dati soggettivi, oggettivi e cronologici.
Art. 71
(Disposizioni generali)
Il proprietario e il conducente di un veicolo sono obbligati solidalmente a risarcire i danni
prodotti a persone e cose dalla circolazione del veicolo stesso, quando non provino che da parte loro
si è avuta ogni cura nell’evitare che il danno si verificasse: essi sono in ogni caso responsabili dei
danni derivanti da difetti di costruzione o manutenzione del veicolo.
Nel caso di collisione fra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente
abbia in ugual misura contribuito a provocare i danni.
Gli utenti della strada devono evitare ogni comportamento suscettibile di costituire pericolo
o intralcio alla circolazione, di mettere a repentaglio la sicurezza delle persone e di causare danni
alle proprietà pubbliche o private.
I medici in servizio presso strutture sanitarie sono tenuti a verificare, eseguendo i necessari
prelievi ed accertamenti, la presenza di alcool nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope
individuate a norma di legge sui conducenti ai quali prestino assistenza presso le strutture medesime
in dipendenza di incidenti stradali o a richiesta degli organi di polizia nei casi previsti dal comma 2
dell’articolo 63 (Ritiro della abilitazione a condurre) o del conducente cui sia stata contestata
l’infrazione all’articolo 57 (Guida in stato di alterazione psicofisica). In quest’ultima ipotesi, il
richiedente sarà tenuto a pagare le spese di prelievo e analisi.
L’esito delle analisi e degli accertamenti di cui al comma precedente dovrà essere
comunicato dal Direttore del Laboratorio Analisi, anche per il tramite degli organi di polizia,
all’Ufficio Registro Automezzi e, in caso la violazione sia configurabile come reato, all’Autorità
Giudiziaria o al Comando della forza di polizia intervenuta.
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono adottati dal
Congresso di Stato, che potrà delegare il Segretario di Stato al Territorio.
Le autorizzazioni permanenti o temporanee ad accedere e sostare entro la vecchia cinta della
Città, nelle isole pedonali e negli spazi comunque riservati sono rilasciate dal Comandante della
Polizia Civile.
Il rilascio dei contrassegni di invalidità compete al Comandante della Polizia Civile, a norma
del regolamento già predisposto dal Congresso di Stato.
Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge potranno essere
modificate con decreto.
Per quanto non diversamente stabilito nella presente o in altre leggi si applicano le
disposizioni contenute nelle Convenzioni sulla circolazione stradale e sulla segnaletica stradale,
stipulate a Vienna l’8 novembre 1968 e ratificate rispettivamente con Decreti in data 4 giugno 1970
n. 22 e n. 23.
I termini di presentazione di note a difesa ovvero di ricorso, e avanti a quale organo, devono
essere indicati in ogni provvedimento impugnabile.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 72
(Abrogazioni)
Con l’entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di seguito indicate,
comprese le loro successive modifiche ed integrazioni:
1) Decreto 20 settembre 2004 n. 118 (Opere e dispositivi per la moderazione del traffico);
2) Legge 8 febbraio 1989 n. 7 (Norme che prevedono l’introduzione di misure di sicurezza sui
veicoli);
3) Decreto 31 maggio 1989 n. 57 (Esenzione dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza ed
altri mezzi di ritenzione);
4) Decreto 6 dicembre 1989 n. 117 (Esenzione dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza);
5) Decreto 19 aprile 1989 n. 36 (Istituzione dell’uso obbligatorio dei seggiolini per il trasporto di
minori di 10 anni);
6) Legge 17 dicembre 1985 n. 158 e Legge modificativa 16 ottobre 1986 n. 117 (Legge che
istituisce l’uso obbligatorio del casco di tipo motociclistico);
7) Legge 28 febbraio 1996 n. 24 (Norme di comportamento nella circolazione stradale e nuovo
sistema sanzionatorio).
Art. 73
(Disposizioni di attuazione)
Entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, le forze di polizia dovranno essere
dotate di apparecchiatura mobile omologata per rilevare il tasso di alcoolemia presente nel sangue.
Gli organi di polizia devono essere dotati di apparecchiature omologate per il rilievo della
velocità.
Entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice presso l’Ufficio Registro Automezzi
dovrà essere istituita una banca dati informatici contenente l’elenco delle diverse contravvenzioni e
violazioni al codice della strada ed alle norme sulla circolazione relativamente a ciascun titolare di
autorizzazione a condurre veicoli. Tale banca dati informatici potrà essere utilizzata dalle forze di
polizia e dall’Autorità Giudiziaria.
Entro lo stesso termine di un anno dovrà essere effettuato dall’Ufficio Urbanistica
l’inventario degli accessi privati esistenti che si immettono sulle strade di circolazione fatta
eccezione per quelle locali.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente codice, l’Ufficio Registro Automezzi
provvederà alla diffusione di una raccolta coordinata delle norme sulla circolazione stradale
comprendente il codice e le normative sugli autoveicoli e sulle patenti di guida.
Art. 74
(Entrata in vigore)
Il Codice della Strada di cui al presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 2008.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 maggio 2008/1707 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta
ALLEGATO A
TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sanzione di prima categoria da euro 100 a euro 250
Sanzione di seconda categoria da euro 200 a euro 500
Sanzione di terza categoria da euro 400 a euro 750
Le sanzioni di seconda e terza categoria sono raddoppiate in caso di recidiva. e negli altri casi
previsti dal codice.
33
ALLEGATO B
SEGNALETICA STRADALE INTERNAZIONALE
* LA SEGNALETICA VERTICALE *
I -Segnali di pericolo
1. Curva pericolosa o curve pericolose
Curva a sinistra Curva a destra
Doppia curva, o serie di curve, di cui la prima
a sinistra
Doppia curva, o serie di curve, di cui la
prima a destra
2. Discesa pericolosa
Discesa pericolosa
3. Salita ripida
Salita ripida
4. Strettoia
Strettoia simmetrica Strettoia asimmetrica a sinistra Strettoia asimmetrica a destra
5. Ponte mobile
Ponte mobile
6. Sbocco su una banchina o su un argine
Sbocco su banchina o argine
7. Strada irregolare
Strada deformata Dosso Cunetta
8. Pavimentazione sdrucciolevole
Strada sdrucciolevole
9. Brecciolino e Banchina
Materiale instabile sulla strada Banchina pericolosa
10. Caduta massi
Caduta massi da destra Caduta massi da sinistra
11. Attraversamento pedonale
Attraversamento pedonale
12. Bambini
Bambini
13. Attraversamento ciclabile
Attraversamento ciclabile
14. Animali vaganti
Animali domestici vaganti Animali selvatici vaganti
15. Lavori
Lavori
16. Presegnalamento di impianto semaforico
Semaforo: lanterne verticali Semaforo: lanterne orizzontali
17. Voli a bassa quota
Aeromobili
18. Vento laterale
Forte vento laterale
19. Doppio senso di circolazione
Doppio senso di circolazione
20. Incendio
Incendio
21. Altri pericoli
Altri pericoli
II – Segnali di prescrizione
1. Segnali che regolano la precedenza alle intersezioni
Dare precedenza Fermarsi e dare precedenza Preavviso di dare precedenza
Preavviso di fermarsi e dare precedenza Strada a precedenza Fine strada a precedenza
2. Segnali di pericolo in prossimità delle intersezioni
Intersezione con precedenza a destra Intersezione con diritto di precedenza Intersezione a “T” con diritto di precedenza
Intersezione a “T” con diritto di precedenza Confluenza a sinistra Confluenza a destra
Circolazione rotatoria
3. Segnali di lavoro temporanei
Lavori in corso Strettoia simmetrica Strettoia asimmetrica a sinistra
Strettoia asimmetrica a destra Strada deformata Semaforo
Materiale instabile sulla strada Doppio senso di circolazione Passaggio obbligatorio per veicoli operativi
Segnale di corsia chiusa (Chiusura corsia di
destra)
Segnale di corsia chiusa (Chiusura corsia di
sinistra)
Uso corsie disponibili
Preavviso di deviazione autocarri
obbligatoria
Direzione autocarri obbligatoria Direzione autocarri consigliata
4. Segnali che regolano la precedenza nei sensi unici alternati
Dare precedenza nei sensi unici alternati Diritto di precedenza nei sensi unici alternati
III – Segnali relativi ai passaggi a livello
1. Segnali di pericolo
Passaggio a livello con barriere Passaggio a livello senza barriere Attraversamento tranviario
2. Segnali da porre nelle immediate vicinanze dei passaggi a livello
Croce di Sant’Andrea Croce di Sant’Andrea doppia
3. Segnali supplementari in prossimità dei passaggi a livello
Pannelli distanziometrici
IV – Segnali di prescrizione ad eccezione di quelli riguardanti la precedenza, la fermata e la sosta
1. Segnali di divieto
Divieto d’accesso Divieto di transito Divieto di transito a tutti gli autoveicoli
Divieto di transito ai motoveicoli Divieto di transito alle biciclette Transito vietato agli autobus
Divieto di transito ai veicoli che trainano un
rimorchio
Divieto di transito ai veicoli merci Transito vietato ai pedoni
Transito vietato ai veicoli a braccia Transito vietato ai veicoli a trazione animale Transito vietato alle macchine agricole
2. Segnali addizionali
Transito vietato ai veicoli che trasportano
esplosivi o prodotti infiammabili
Transito vietato ai veicoli che trasportano
prodotti suscettibile di inquinare l’acqua
Transito vietato ai veicoli che trasportano
merci pericolose
Transito vietato ai veicoli aventi lunghezza
superiore a…metri
Transito vietato ai veicoli aventi altezza
superiore a…metri
Transito vietato ai veicoli aventi un peso a
pieno carico superiore a …tonnellate
Transito vietato ai veicoli aventi un peso per
asse superiore a …tonnellate
Transito vietato ai veicoli aventi una
lunghezza superiore a …metri
Transito vietato ai veicoli di massa a pieno
carico pari a …tonnellate
Distanziamento minimo obbligatorio Divieto di sorpasso Divieto di sorpasso per tutti i veicoli a
motore
Divieto di segnalazioni acustiche Limitazioni di velocità Alt-polizia
Alt-dogana Alt-stazione Via libera
Fine del limite di velocità Fine del divieto di sorpasso Fine del divieto di sorpasso per i veicoli di
massa a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate
3. Segnali di obbligo
Direzione obbligatoria dritto Direzione obbligatoria a destra Direzione obbligatoria a sinistra
Passaggio obbligatorio a destra Passaggio obbligatorio a sinistra Passaggi consentiti a destra e a sinistra
Preavviso di direzione obbligatoria a destra Preavviso di direzione obbligatoria a sinistra Direzioni consentite destra e sinistra
Direzioni consentite dritto e a destra Direzioni consentite dritto e a sinistra Rotatoria
Limite minimo di velocità Fine del limite minimo di velocità Catene per neve obbligatorie
Percorso pedonale Fine del percorso pedonale Pista ciclabile
Fine della pista ciclabile Percorso pedonale e ciclabile Fine del percorso pedonale e ciclabile
Pista ciclabile contigua al marciapiede Fine della pista ciclabile contigua al
marciapiede
Percorso riservato ai quadrupedi
Fine del percorso riservato ai quadrupedi
V – Segnali di indicazione
1. Segnali di preavviso di bivio
2. Casi particolari
Strada senza uscita Strada senza uscita Strada senza uscita
Itinerario da seguire
3. Segnali di direzione
4. Segnali di località
5. Segnali di conferma
6. Attraversamento pedonale
Attraversamento pedonale Sottopassaggio pedonale Sovrapassaggio pedonale
7. Segnali che forniscono indicazioni utili per la guida
Ospedale Ospedale Strada a senso unico
Strada a senso unico Autostrada Fine autostrada
Inversione di marcia Strada riservata agli autoveicoli Fine strada riservata agli autoveicoli
Fermata autobus Fermata tram Transitabilità della strada
Ospedale Ospedale Strada a senso unico
Invalido Taxi Scuolabus
8. Segnali che indicano servizi ed impianti utili agli utenti della strada
Pronto soccorso Assistenza meccanica Telefono
Rifornimento Hotel Ristorante
Bar Informazioni Punto panoramico
Punto panoramico Campeggio per tende e roulottes Frequenza radio
Area pic.nic Ostello della gioventù Zona a traffico limitato
VI – Segnali che riguardano la fermata e la sosta
Sosta vietata Divieto di sosta e di fermata Parcheggio
Passo carrabile Sosta consentita ai veicoli al servizio di
persone invalide munite di apposito
contrassegno
Sosta consentita a particolari categorie
VII – Segnali di integrazione
Segni orizzontali in rifacimento Incidente Coda
Attraversamento binari Sgombraneve in azione Mezzi di lavoro in azione
Zona soggetta ad allagamento Strada sdrucciolevole per pioggia Strada sdrucciolevole per ghiaccio
* LA SEGNALETICA ORIZZONTALE *
Iscrizione di STOP Iscrizione di dare precedenza Iscrizione di corsia riservata
Attraversamenti pedonali Striscia trasversale di dare precedenza Striscia trasversale di arresto
Strisce di guida sulle intersezioni Attraversamento pedonale arretrato Attraversamenti ciclabili
Strisce che delimitano corsie riservate Strisce di raccordo per presenza di ostacoli Pista ciclabile
ALLEGATO C
Art. 1
Il contrassegno di circolazione e parcheggio per invalidi viene rilasciato alle persone la cui
disabilità comporti ridotta capacità motoria dal Comando della Polizia Civile.
La domanda deve essere accompagnata da certificazione del Dirigente della Medicina di
Base attestante le gravi difficoltà di deambulazione del soggetto richiedente.
Art. 2
Il Comando della Polizia Civile rilascia al richiedente, se sussistono i presupposti di cui
all’art. 1, il contrassegno per la circolazione ed il parcheggio delle autovetture condotte da persone
invalide ovvero destinate ad accompagnare persone invalide a destinazione.
Il contrassegno da diritto agli invalidi che conducono l’autovettura di accedere alle zone
riservate alla circolazione pedonale ed a parcheggiare negli appositi spazi muniti di relativa
segnaletica. Coloro che accompagnano le persone invalide nelle zone riservate hanno l’obbligo di
occupare le zone riservate per il tempo strettamente necessario all’assistenza della persona
accompagnata.
Il contrassegno ha durata limitata alla invalidità. Nei casi di invalidità permanente è
rilasciato a tempo indeterminato.
Art. 3
Il contrassegno rilasciato dal Comando della Polizia Civile è conforme al modello adottato
in Europa e viene riprodotto in calce al presente articolo. Esso contiene :
a) sul verso:
1) il simbolo della sedia a rotelle di colore bianco su sfondo azzurro scuro;
2) la data di scadenza del contrassegno, ovvero l’indicazione della sua durata indeterminata;
3) il numero di serie del contrassegno;
4) il nome dell’autorità che rilascia il contrassegno (Comando di Polizia Civile);
5) la scritta in stampatello: “Parcheggio per disabili” seguita a sufficiente distanza dalla scritta
in minuscolo della indicazione “Contrassegno di parcheggio”.
b) sul retro:
1) il nome e il cognome del titolare del contrassegno, il codice I.S.S., la firma e la relativa
fotografia.
Schema Contrassegno.
Verso
Retro
Art. 4
Coloro che sono già in possesso del contrassegno al momento dell’entrata in vigore del
presente decreto debbono provvedere all’adeguamento del contrassegno stesso nel termine di due
anni.

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