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DECRETO DELEGATO 29 DICEMBRE 2015 N. 194

REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO DELEGATO 29 dicembre 2015 n.194
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 1, terzo comma del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 23 dicembre 2015;
Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:
MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
BENI OGGETTO DI FERMO AMMINISTRATIVO O SEQUESTRO
Art. 1
(Modifiche all’articolo 7, quinto comma, del Codice della Strada)
1. L’articolo 7, quinto comma, del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 è così sostituito:
“Quando la legge prevede il sequestro penale del veicolo ai sensi dell’articolo 56, l’agente
accertatore dispone il fermo del veicolo, e quindi trasmette il relativo verbale o rapporto al
magistrato inquirente, il quale entro settantadue ore decreta, previa convalida del fermo, il
sequestro del veicolo ovvero la riconsegna del mezzo a chi spetta. Decorsi trenta giorni dalla
notifica del decreto con il quale viene disposta la restituzione all’avente diritto, senza che questi
abbia provveduto al ritiro, il Commissario della Legge dispone che il veicolo sia devoluto all’Erario
o, se del caso, distrutto, provvedimento avverso il quale l’avente diritto potrà presentare reclamo
entro dieci giorni dalla notifica del decreto di assegnazione o distruzione.”.
Art. 2
(Disposizioni relative al mancato ritiro di beni oggetto di fermo amministrativo o sequestro)
1. In ogni caso di mancato ritiro da parte dell’avente diritto di un bene sottoposto in
precedenza a fermo amministrativo o a sequestro penale del quale sia stata disposta la restituzione,
il Giudice dell’Esecuzione applica le disposizioni di cui all’articolo 7, quinto comma, del Decreto
Delegato 26 maggio 2008 n. 81 e successive modifiche.
Art. 3
(Regolamento per la definizione delle tariffe per l’asporto e custodia di beni)
1. Con regolamento del Congresso di Stato sono definite le tariffe per l’asporto e custodia di
beni oggetto di fermo amministrativo, di sequestro e di richieste di pignoramento.
2. Le somme relative alle tariffe di cui al comma 1 per le quali il debitore non abbia provveduto
al pagamento entro le scadenze previste, sono riscosse secondo le modalità e procedure di cui alla
Legge 25 maggio 2004 n. 70 e successive modifiche.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 dicembre 2015/1715 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

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