Set 16

LEGGE 19 SETTEMBRE 2014 N.146

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 17 settembre 2014:
LEGGE 19 SETTEMBRE 2014 N.146
MODIFICHE ALLA LEGGE 20 DICEMBRE 2013 N. 174 E VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO ALLARGATO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Art. 1
(Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato)
1. A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, su conforme delibera del
Congresso di Stato n.3 del 26 agosto 2014, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di
Previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2014 (Allegato “A”) di cui all’articolo 1, comma 1
della Legge 20 dicembre 2013 n. 174, che risulta così modificato :
Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate tributarie € 401.149.100,00
Titolo 2-Entrate extratributarie € 73.272.719,01
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali
e rimborsi di crediti € 1.401.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall’accensione di mutui e
Prestiti € 14.932.259,50
Titolo 5-Partite di giro € 28.356.000,00
Totale Generale Entrate € 519.111.078,51
Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 444.163.594,48
Titolo 2-Spese in conto capitale € 33.939.969,10
Titolo 3-Rimborso di prestiti € 12.651.514,93
Titolo 4-Partite di giro € 28.356.000,00
Totale Generale Uscite € 519.111.078,51
Art. 2
(Variazione al Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici)
1. A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, su conforme delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 1 del 22 agosto 2014, è approvato lo schema della Variazione al
Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per l’esercizio
finanziario 2014 (Allegato “B”) di cui all’articolo 2 della Legge 20 dicembre 2013 n. 174, che risulta
così modificato :
Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 16.006.500,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali € 5.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali € 800.000,00
Titolo 6-Partite di giro € 11.998.000,00
Totale Generale Entrate € 28.809.500,00
Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 9.227.500,00
Titolo 2-Spese straordinarie € 6.630.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale € 154.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali € 800.000,00
Titolo 6-Partite di giro € 11.998.000,00
Totale Generale Uscite € 28.809.500,00
Art.3
(Variazione al Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici )
1. A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, su conforme delibera del
Consiglio di Amministrazione n.98 del 22 luglio 2014, è approvato lo schema della Variazione al
Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l’esercizio
finanziario 2014 (Allegato “C”) di cui all’articolo 3, della Legge 20 dicembre 2013 n.174, che risulta
così modificato:
Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 63.915.071,00
Titolo 2-Movimenti di capitale € 7.239.750,00
Titolo 3-Contabilità speciali € 175.920.000,00
Titolo 5-Partite di giro € 6.303.000,00
Totale Generale Entrate € 253.377.821,00
Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Uscite correnti € 53.283.500,00
Titolo 2-Movimenti di capitali-Spese in conto capitale € 10.864.242,00
Titolo 3-Contabilità speciali € 177.150.215,00
Titolo 4-Spese Straordinarie € 500.000,00
Titolo 5-Partite di giro € 6.303.000,00
Totale Generale Uscite € 248.100.957,00
2. L’A.A.S.S. è autorizzata ad effettuare una riserva patrimoniale di €1.500.000,00 per lo
sviluppo della rete in fibra ottica di cui all’articolo 26 della Legge 27 giugno 2013 n.71.
Art. 4
(Variazione al Bilancio di Previsione dell’Autorità per l’Aviazione Civile
e la Navigazione Marittima)
1. A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, su conformi delibere del
Comitato Esecutivo n.1 e 2 del 16 luglio 2014, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di
Previsione dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima per l’esercizio finanziario
2014 (Allegato “H”) di cui all’articolo 8 della Legge 20 dicembre 2013 n. 174, che risulta così
modificato:
Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate Ordinarie € 300.500,00
Titolo 2-Entrate Straordinarie € //
Titolo 3-Contabilità Speciali € 15.000,00
Titolo 4-Movimenti di Capitale € //
Titolo 5-Partite di Giro € 44.350,00
Totale Generale Entrate € 359.850,00
Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 283.000,00
Titolo 2-Spese in conto capitale € 8.600,00
Titolo 3-Movimenti di Capitale € 8.900,00
Titolo 4-Partite di giro € 44.350,00
Titolo 5-Contabilità Speciali € 15.000,00
Totale Generale Uscite € 359.850,00
Art. 5
(Variazione al Bilancio di Previsione dell’Ente Poste San Marino )
1. A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, su conforme delibera del
Consiglio di Amministrazione n.45 del 25 agosto 2014, è approvato lo schema della Variazione al
Bilancio di Previsione dell’Ente Poste San Marino per l’esercizio finanziario 2014 (Allegato “L”) di
cui all’articolo 10 della Legge 20 dicembre 2013 n.174, che risulta così modificato:
Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 5.978.920,00
Titolo 2-Alienazione di Beni patrimoniali
e rimborso di crediti € //
Titolo 3-Movimenti di capitale € //
Titolo 4-Partite di giro € 16.508.000,00
Totale Generale Entrate € 22.486.920,00
Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 5.906.920,00
Titolo 2-Spese in conto capitale € 72.000,00
Titolo 3-Movimenti di capitale € //
Titolo 4-Partite di giro € 16.508.000,00
Totale Generale Uscite € 22.486.920,00
Art.6
(Trasformazione dell’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica in Ufficio Filatelico e
Numismatico)
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della Legge 20 dicembre 2013 n.174 è così modificato:
“2. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale dell’A.A.S.F.N. sono prorogati nelle
loro funzioni limitatamente alle operazioni di chiusura ed approvazione del Rendiconto Generale
dell’esercizio finanziario 2013 di loro competenza e fino l’approvazione del Rendiconto stesso.
Successivamente a detta approvazione, il Congresso di Stato, con propria delibera, autorizza
l’acquisizione sul bilancio dello Stato, esercizio 2014, dei saldi di bilancio e di cassa dell’A.A.S.F.N.
esercizio 2013, fatte salve le giacenze di magazzino dell’A.A.S.F.N., debitamente rilevate e
contabilizzate, che il Congresso di Stato con propria delibera potrà acquisire già a decorrere dal 1°
gennaio 2014. In attesa dell’approvazione da parte dei competenti organi dell’A.A.S.F.N., la
Contabilità di Stato è autorizzata a registrare nel Rendiconto Generale dello Stato esercizio
finanziario 2013 le risultanze del Bilancio dell’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica
2013, indicate dall’Ufficio Filatelico e Numismatico.”.
Art. 7
(Mutuo “Strada di Fondovalle”)
1. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare un contratto di mutuo con la Banca Agricola
Commerciale – IBS per il rimborso del finanziamento acceso sotto forma di apertura di credito in
conto/corrente per la realizzazione dell’opera di viabilità “Strada di Fondovalle” di cui alla Legge 22
febbraio 2006 n.42 per complessivi €14.500.000,00.
Art. 8
(Mutuo a pareggio)
1. L’articolo 20 della Legge 20 dicembre 2013 n.174 è così modificato:
“Art. 20
(Mutuo a pareggio)
1. E’ autorizzata l’accensione di un mutuo a pareggio del disavanzo di Bilancio per l’esercizio
2014 fino all’importo di €14.932.259,50.”.
2. L’accensione del mutuo a pareggio del disavanzo del Rendiconto Generale dello Stato per
l’esercizio 2013 autorizzato dall’articolo 7 della Legge 31 ottobre 2013 n.153 potrà essere attivato,
fino a concorrenza dell’importo accertato in conto competenza del Bilancio dello Stato per
l’esercizio 2013 di €17.554.502,95, sotto forma di apertura di credito in conto corrente
nell’esercizio finanziario 2014. Gli oneri relativi agli interessi passivi del corrente esercizio
finanziario troveranno imputazione sul capitolo 1-3-2760 “interessi passivi su finanziamenti,
anticipazioni e scoperti di conto corrente.
Art.9
(Interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica dell’esistente patrimonio edilizio)
1. L’articolo 24 della Legge 20 dicembre 2013 n.174 è così modificato:
“Art.24
(Interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica dell’esistente patrimonio edilizio)
1. Per ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici
esistenti e ridurre le conseguenti emissioni di sostanze nocive e di gas serra in atmosfera, nonché i
consumi idrici e i costi nazionali per l’approvvigionamento energetico, in linea con le previsioni del
vigente PEN e in attuazione degli impegni derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, sul capitolo 2-5-6438 “Fondo per interventi straordinari volti alla
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio” è previsto per l’esercizio finanziario 2014 uno
stanziamento di €487.500,00. Tale stanziamento è teso a finanziare gli interventi di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio così come previsto dalla Legge 3 aprile 2014 n.
48 e dai decreti delegati cui tale legge rinvia.”.
Art.10
(Modifiche all’ articolo 59 della Legge 20 dicembre 2013 n.174)
1. L’articolo 59 della Legge 20 dicembre 2013 n.174, è così modificato:
“Art.59
(Strumenti di protezione sociale)
1. Le risorse finanziarie pari a €600.000,00 stanziate sul capitolo 1-3-2409 “Fondo per
interventi connessi alla politica dei redditi” per l’esercizio 2014 sono finalizzate:
a) al rimborso all’Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per effetto
dell’applicazione, alle retribuzioni corrisposte alle persone che effettuano l’assistenza
domiciliare a norma del Regolamento 25 aprile 2005 n.56, delle aliquote contributive previste
dal Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.3 le cui disposizioni sono estese anche a tutto il 2013;
b) agli interventi di sostegno in favore dei soggetti che si trovano in condizioni economiche e
sociali svantaggiate che saranno individuati attraverso un apposito decreto delegato in linea
con i principi generali del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125.
I soggetti che richiedono l’accesso agli strumenti di protezione sociale di cui al presente
articolo sono tenuti a presentare all’atto della domanda le informazioni necessarie a
determinare le risorse finanziarie disponibili ai fini della corretta determinazione del reddito
e quindi l’ammissibilità ai benefici. Nella determinazione delle entità dei contributi da
erogare, il Comitato di Valutazione terrà conto altresì del cumulo delle altre eventuali
provvidenze di natura sociale concesse al medesimo soggetto.
1 bis . Tenuto conto del perdurare della crisi economica ed occupazionale, al fine di
affrontare i disagi economici delle famiglie o dei singoli cittadini o residenti che si trovino
anche temporaneamente in condizioni economiche e sociali svantaggiate, è istituito il Fondo
Straordinario di Solidarietà.
Il Fondo Straordinario di Solidarietà è uno strumento aggiuntivo al Certificato di Credito Sociale
con carattere di temporaneità e straordinarietà e rappresenta un intervento tempestivo di sostegno
economico per tutti quei soggetti e per quei nuclei familiari che non posseggano strumenti atti a
garantire il proprio sostentamento.
Con apposito decreto delegato, sono disciplinate le modalità ed i criteri applicativi del Fondo
Straordinario di Solidarietà nonché la composizione e le funzioni del Comitato Gestore.
Il Fondo Straordinario di Solidarietà ha carattere temporaneo e decade con l’entrata in vigore del
Progetto di revisione degli strumenti di protezione sociale vigenti, al fine di giungere ad un unico
intervento coordinato, rispondente ai reali bisogni del Paese e conforme a criteri di adeguatezza ed
equità.
1 ter. Per la gestione del Fondo Straordinario di Solidarietà è istituito apposito capitolo del
Bilancio dello Stato 1-3-2410 denominato “Fondo Straordinario di Solidarietà”; il Fondo
Straordinario di Solidarietà è finanziato mediante:
a) utilizzo dell’importo derivante dalle somme non destinate in sede di dichiarazione dei redditi e
registrate in conto gestione residui passivi per gli anni 2011, 2012 e 2013, sul Cap. 1-3-2860
“Contributi di solidarietà articolo 6 Legge 22 gennaio 1993 n.9” del Bilancio dello Stato, da
trasferirsi sul cap. 1-3-2410 “Fondo Straordinario di Solidarietà”;
b) liberalità e/o donazione a favore dello Stato o Enti Pubblici da parte di contribuenti che
possono rientrare fra gli oneri deducibili di cui all’articolo 14 lettera c) della Legge n. 166/2013;
c) liberalità e/o donazioni da parte di Società e operatori economici che potranno dedurre nella
propria attività nei termini previsti dalle norme vigenti;
d) donazioni da parte di Enti no profit, Fondazioni, Associazioni, Enti Morali, ecc.;
e) utilizzo delle somme derivanti dal 50% delle entrate previste in conto competenza sul Cap. 790
“Multe e sanzioni pecuniarie amministrative” del Bilancio dello Stato. Per l’esercizio 2014,
l’importo da stanziare sul capitolo 1 – 3 – 2410 “Fondo Straordinario di Solidarietà” è di €
75.000,00;
f) utilizzo delle somme derivanti dalle entrate riscosse nel corso dell’esercizio finanziario 2014 sul
Cap. 1095 “Rimborso interessi estinzioni mutui edilizia sovvenzionata – articolo 3 Decreto 13
maggio 2003 n.56”. Ai sensi dell’art.27 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 gli stanziamenti del
capitolo in entrata 1095 e del capitolo in uscita 1-3-2410 “Fondo Straordinario di Solidarietà”
sono adeguati di pari importo nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
g) le somme derivanti dalle entrate di cui alle superiori lettere b), c) e d), sono riscosse sul cap. in
entrata 410 “entrate varie”. Ai sensi dell’art.27 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 gli
stanziamenti in entrata sul cap. 410 e di spesa sul cap. 1-3-2410 “Fondo Straordinario di
Solidarietà” sono adeguati di pari importo nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
1.quater. L’articolo 38 della Legge 21 dicembre 2012 n. 150 è abrogato.
2. Tenuto conto della attuale crisi economica, della difficoltà di famiglie coinvolte, anche in
vicende di riduzione di personale, di mobilità ed in ogni caso di difficoltà nell’onorare regolarmente
il pagamento dei canoni relativi ai mutui ipotecari e mutui agevolati di cui alla Legge n.110/1994 e
successive modifiche ed integrazioni per la prima casa, è demandata l’adozione di apposito decreto
delegato, entro il 30 giugno 2014, volto a definire, previa consultazione con l’Associazione Bancaria
Sammarinese, le Associazioni dei Consumatori, le Associazioni di Categoria e la Banca Centrale,
termini e condizioni di una sospensione del pagamento delle quote capitale per un periodo
determinato.”.
Art. 11
(Parco Scientifico e Tecnologico)
1. L’articolo 67, comma 1, della Legge 20 dicembre 2013 n.174 è così modificato:
“Art. 67
(Parco Scientifico e Tecnologico)
1. Sul capitolo 1-4-3705 “Oneri di avvio e funzionamento Parco Scientifico e Tecnologico San
Marino – Italia” è previsto uno stanziamento per l’esercizio 2014 di € 80.695,00. Le risorse del
predetto capitolo potranno essere impiegate per il sostenimento di oneri di consulenze e prestazioni
professionali; per realizzazione del piano di comunicazione, la produzione di materiale pubblicitario
ed eventi e per l’erogazione di servizi volti all’innovazione tecnologica e per ogni altro onere relativo
all’Incubatore d’impresa.”.
Art. 12
(Trasformazione dell’Ente Poste della Repubblica di San Marino in Società per Azioni)
1. Il capitale sociale di €3.000.000,00 di cui all’articolo 70, comma 10, della Legge 20
dicembre 2013 n.174 da conferire alla Poste San Marino S.p.A. è costituito da beni immobili, mobili
e conferimento in denaro.
2. I beni mobili e immobili da conferire sono individuati dal Congresso di Stato. I beni
immobili sono oggetto di rivalutazione ai fini patrimoniali sul Bilancio dello Stato nell’esercizio
finanziario 2014 sulla base della rivalutazione effettuata dall’Ufficio Tecnico del Catasto. L’Ente
Poste provvederà ad iscrivere a bilancio i valori degli immobili rivalutati come da stima dell’Ufficio
Tecnico del Catasto.
3. I beni mobili sono valutati in base al valore iscritto a patrimonio. I beni completamente
ammortizzati sono conferiti ad un valore pari al 5% del loro valore ammortizzato.
4. Sul capitolo 2-3-6447 “Capitale di dotazione per costituzione Poste San Marino S.p.A.” è
previsto uno stanziamento di € 1.800.000,00, per l’esercizio 2014, a titolo di conferimento in
denaro alle Poste San Marino S.p.A.
5. L’elenco dei beni conferiti all’Ente Poste, con dettagliata relazione sui valori, deve essere
consegnato al Consiglio Grande e Generale entro 120 giorni dall’approvazione della presente legge.
I beni immobili oggetto di conferimento possono essere alienati secondo le procedure di legge
previste per i beni di proprietà dell’Ecc.ma Camera e non possono essere oggetto di pegno o
garanzia per operazioni di natura finanziaria.
Art. 13
(Modifiche all’articolo 72 della Legge 20 dicembre 2013 n.174)
1. L’articolo 72 della Legge 20 dicembre 2013 n.174 è così modificato:
“Art. 72
(Distretto Culturale)
1. In previsione della creazione di un Distretto Culturale capace di produrre e diffondere
partecipativamente cultura e porre in essere le basi di una “economia della conoscenza” è istituito il
capitolo 1-7-4843 “Spese per iniziative Distretto Culturale” con uno stanziamento per l’esercizio
2014 di € 45.329,00 per finanziare attività articolate in convegni, percorsi formativi,
organizzazione di eventi culturali, supporto a nuove imprese culturali e borse di studio di settore.”.
Art.14
(Modifiche all’articolo 76 della Legge 20 dicembre 2013 n.174)
1. L’articolo 76, della Legge 20 dicembre 2013 n.174 è così modificato:
“Art.76
(Incentivi per la promozione del turismo rurale)
1. Allo scopo di promuovere le attività del turismo rurale di cui all’articolo 23 della Legge 20
settembre 1989 n.96 (Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura) e successivo Regolamento 13
febbraio 1990 n.24 e alla Legge 27 gennaio 2006 n.23 (Norme generali per l’esercizio del turismo
rurale) e successivo Decreto Delegato 22 settembre 2009 n.132, l’individuazione degli interventi
finanziabili è demandata all’emanazione di apposito decreto delegato. Gli oneri relativi troveranno
imputazione sul capitolo 2-5-6735 “Finanziamento Legge 20 settembre 1989 n.96 contributi e
premi” e sul capitolo 2-5-6890 “Contributo in conto interessi per mutui e prestiti (Legge
n.96/1989).”.
Art.15
(Ricorso accertamenti catastali)
1. Fino all’entrata in vigore della legge di Riforma del Catasto, la Giunta di Stima rimane
competente per l’esame e deliberazioni conseguenti relative ai ricorsi avverso gli accertamenti
catastali, secondo quanto previsto all’articolo 48 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive
modifiche.
Art. 16
(Sviluppo del Sistema di Telecomunicazioni)
1. Al fine di disporre delle necessarie risorse alla riforma ed allo sviluppo del sistema di
telecomunicazioni è istituito il capitolo 1-4-4249 “Spese per lo sviluppo del Sistema di
Telecomunicazioni”, con uno stanziamento per l’esercizio finanziario 2014 di € 60.000,00. Le
risorse del predetto capitolo potranno essere impiegate per il sostenimento di oneri per consulenze
e per prestazioni professionali relativamente ad attività di analisi e progettazione, nonché per
azioni di comunicazione.
Art. 17
(Cooperazione Economica Internazionale)
1. Al fine di disporre delle necessarie risorse per promuovere iniziative volte a dare impulso
alla delega “Cooperazione Economica Internazionale”, assegnata alla Segreteria di Stato per il
Territorio e Ambiente con delibera del Consiglio Grande e Generale n.41 del 17 aprile 2014, è
istituito il capitolo 1-5-3110 “Oneri per lo sviluppo della Cooperazione Economica Internazionale”,
con uno stanziamento per l’esercizio finanziario 2014 di € 20.000,00. Le risorse del predetto
capitolo potranno essere impiegate per il sostenimento di oneri per consulenze e per prestazioni
professionali, per azioni di comunicazione, per spese di ospitalità e per trasferte.
Art. 18
(Variazione alle imposte di registro)
1. Al fine di incentivare le compravendite di beni immobili, l’imposta di registro per il
trasferimento a titolo oneroso di beni immobili e diritti reali immobiliari di cui al n.1, par. 1) della
tabella “A” allegata alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche, e per la cessione di quote
ereditarie indivise e di diritti ereditari di cui al n. 3 della medesima tabella, è ridotta al 2,5% fino al 31
dicembre 2015. La riduzione non si applica al trasferimento di immobili a titolo di riscatto derivante
da contratto di leasing.
Art. 19
(Contratto di Finanziamento)
1. L’articolo 1, secondo comma, della Legge 18 luglio 2012 n. 85 è così modificato:
“Art. 1
E’ dato mandato al Congresso di Stato di autorizzare la sottoscrizione di un contratto fra
l’Eccellentissima Camera, la Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – S.U.M.S. e la Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino, avente per oggetto l’erogazione del finanziamento di
cui al superiore primo comma, con le seguenti caratteristiche:
a) Importo nominale € 60.000.000,00;
b) Tasso di interesse:
– fino al 31 dicembre 2013: tasso di interesse variabile pari al tasso di rifinanziamento BCE
valido tempo per tempo;
– dal 1° gennaio 2014 e fino al termine del finanziamento, tasso di interesse dell’1,433%
annuo semplice;
c) Durata anni 10;
d) Rimborso integrale del capitale alla scadenza con facoltà per il debitore (opzione call) di poter
avviare un piano di rimborso graduale del capitale a decorrere dal primo giorno del terzo anno
di durata del finanziamento;
e) Rimborso interessi in un’unica soluzione al termine del settimo anno con facoltà del debitore di
anticipare in tutto o in parte il pagamento di ratei di interessi maturati. A decorrere dall’ottavo
anno gli interessi saranno corrisposti in via trimestrale posticipata calcolati sul capitale residuo
al termine del settimo anno.”.
2. Il contratto di finanziamento sottoscritto in data 27 agosto 2012 fra l’Eccellentissima
Camera, la Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – S.U.M.S. e la Cassa di Risparmio della
Repubblica di San Marino, sarà variato sulla base di quanto previsto al comma che precede.
Art. 20
(Transitorio fiscale per gli anni 2011, 2012 e 2013)
1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo,
presentano, entro il 15 dicembre 2014 una istanza all’Ufficio Tributario per la definizione della
posizione fiscale relativamente all’ Imposta Generale sui Redditi (IGR) di tutti i periodi d’imposta
2011, 2012 e 2013, salvo quanto disposto al successivo comma 9.
2. La definizione della posizione fiscale di cui al comma 1 si realizza con il versamento, per
ciascun periodo d’imposta, di un importo pari:
a) a 250 euro, per le persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli
derivanti dall’esercizio di arti o professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa, per gli esercenti arti e
professioni, per le società e gli enti assimilati:
– 300 euro, se l’ammontare dei ricavi lordi e dei compensi non è superiore a 10.000 euro;
– 500 euro, se l’ammontare dei ricavi lordi e dei compensi non è superiore a 100.000 euro;
– 750 euro, se l’ammontare dei ricavi lordi e dei compensi non è superiore a 200.000 euro;
– 1.000 euro, se l’ammontare dei ricavi lordi e dei compensi non è superiore a 500.000 euro;
– 1.500 euro, se l’ammontare dei ricavi lordi e dei compensi non è superiore a 1.000.000 di
euro;
– 2.250 euro, se l’ammontare dei ricavi lordi e dei compensi non è superiore a 2.500.000 di
euro;
– 3.000 euro, se l’ammontare dei ricavi lordi e dei compensi non è superiore a 5.000.000 di
euro;
– 4.500 euro, se l’ammontare dei ricavi lordi e dei compensi non è superiore a 10.000.000 di
euro;
– 6.000 euro, se l’ammontare dei ricavi lordi e dei compensi è superiore a 10.000.000 di
euro.
3. Ai fini della determinazione dell’importo per la definizione della posizione fiscale, le
persone fisiche che sono contemporaneamente titolari di redditi compresi nella lettera a) e nella
lettera b), del comma 2, sommano gli importi ivi indicati.
4. Ai fini della determinazione dell’importo per la definizione della posizione fiscale, le
persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo prodotti in forma associata
indicano nella istanza di cui al comma 1, per ciascun periodo d’imposta, l’ammontare dell’importo
da versare determinato, con le modalità indicate nel comma 2, lettera b), in ragione della propria
quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di ammontare inferiore a 150
euro.
5. Ai fini della definizione della posizione fiscale è esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle
eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni presentate. E’ pertanto escluso e, comunque,
inefficace il riporto per i futuri periodi d’imposta delle predette perdite.
6. La definizione della posizione fiscale, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva
la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di
deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi
gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo ordinario ai sensi del primo comma
dell’articolo 42 ter della Legge n.91/1984. La definizione della posizione fiscale non modifica
l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini della
Imposta Generale sui Redditi (IGR). L’istanza di cui al comma 1 non costituisce titolo per il
rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, né per il
riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni
d’imposta maggiori di quelle originariamente dichiarate.
7. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta la preclusione,
nei confronti del dichiarante, di ogni accertamento in materia di Imposta Generale sui Redditi
(IGR) fatti salvi gli obblighi del sostituto d’imposta di cui alla Legge n.91/1984.
8. Le somme da versare, ai sensi del presente articolo, devono essere corrisposte dal
contribuente entro il 15 dicembre 2014. Il mancato tempestivo versamento delle suddette somme
determina la nullità della istanza di cui al comma 1.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contribuenti i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, hanno in corso controversie tributarie ai fini della Imposta
Generale sui Redditi (IGR) relative agli anni 2011, 2012 e 2013 innanzi alla Commissione degli
Accertamenti, alla Giunta di Stima, all’Autorità Giudiziaria, così come definite ai successivi articoli
21 e 22 e limitatamente agli anni oggetto della controversia, ed ai contribuenti nei confronti dei
quali sono in corso procedure concorsuali o sono in liquidazione volontaria o in liquidazione
d’ufficio.
10. La definizione della posizione fiscale non si perfeziona se essa si fonda su dati non
corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la
stessa viene effettuata dai soggetti che si trovano nelle ipotesi di cui al comma 9 del presente
articolo. In tali casi non si dà luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono
quali acconti per eventuali imposte dovute.
11. Con circolare dell’Ufficio Tributario sono definite le modalità applicative del presente
articolo, la tipologia dei ricavi lordi e compensi da indicare nell’istanza ai fini di cui al comma 2,
lettera b), e le modalità tecnico – operative di presentazione, anche mediante strumenti informatici
e telematici disponibili o all’uopo predisposti, delle istanze di adesione di cui al comma 1 e delle
relative modalità di pagamento.
12. Per tutti i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni indicate i termini per
l’accertamento sono prolungati di un anno.
13. Nel caso in cui il contribuente sia rinviato a giudizio per uno dei reati previsti dagli articoli
389 e 389 bis del codice penale, nonché per i reati previsti dagli articoli 2 e 3 della Legge 7 giugno
2010 n. 99, gli effetti di cui al presente articolo si intenderanno integralmente decaduti senza che si
dia luogo ad alcun rimborso degli importi versati.
Art. 21
(Transitorio fiscale per le controversie tributarie innanzi alla Commissione degli Accertamenti)
1. I contribuenti che hanno in corso controversie tributarie, escluse quelle che si riferiscono al
mancato pagamento di imposte dovute su dichiarazione e non versate, avendo ricevuto la
comunicazione di avvio del contraddittorio ai sensi dell’articolo 49 bis, primo comma, della Legge
n.91/1984 e prima che venga formalizzato l’atto di accertamento o che vengano irrogate le
eventuali sanzioni da parte delle competenti Commissioni, possono estinguerle mediante il
pagamento di una somma pari al 65% della maggiore imposta reclamata dall’Ufficio Tributario,
maggiorata degli interessi calcolati fino alla data del pagamento.
2. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo,
presentano, entro il 15 dicembre 2014, una istanza all’Ufficio Tributario impegnandosi al
pagamento della somma indicata nella scheda istruttoria predisposta dall’Ufficio stesso, nella
percentuale prevista al comma 1.
3. Le somme da versare, ai sensi del presente articolo, devono essere corrisposte dal contribuente
entro il 15 dicembre 2014. Il mancato tempestivo versamento delle suddette somme determina la
nullità della istanza di cui al comma 2 e i procedimenti seguiranno l’iter previsto dalla Legge
n.91/1984.
4. I procedimenti di cui al comma 1 restano sospesi fino alla scadenza del 15 dicembre 2014.
Le pratiche definite ai sensi del suddetto comma 1 si considerano definitivamente concluse senza
necessità della loro trasmissione alla competente Commissione.
5. Con circolare dell’Ufficio Tributario sono definite le modalità applicative del presente
articolo e le modalità tecnico – operative di presentazione, anche mediante strumenti informatici
e telematici disponibili o all’uopo predisposti, delle istanze di adesione di cui al comma 2 e delle
relative modalità di pagamento.
Art. 22
(Transitorio fiscale per le controversie tributarie innanzi alla Giunta di Stima o all’Autorità
Giudiziaria)
1. I contribuenti che hanno in corso controversie tributarie, escluse quelle che si riferiscono al
mancato pagamento di imposte dovute su dichiarazione e non versate, che originano da ricorsi
proposti innanzi alla Giunta di Stima o all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’articolo 48 della Legge
n.91/1984, non ancora giunte a decisione definitiva possono estinguerle mediante il pagamento di
un importo pari al 60% del valore della controversia, corrispondente all’ammontare della maggiore
imposta accertata, delle sanzioni applicate in ragione del maggiore accertamento e degli interessi di
mora previsti dalla legge e calcolati sino alla data del pagamento. Per imposta dovuta sulla
dichiarazione si considerano le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla
dichiarazione dei sostituti d’imposta così come auto liquidate dal contribuente.
2. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo,
presentano, entro il 15 dicembre 2014, una istanza all’Ufficio Tributario impegnandosi al
pagamento dell’importo di cui al comma precedente, al netto di eventuali acconti sul valore della
controversia già versati. In ogni caso non si dà luogo al rimborso dell’imposta già pagata.
3. I procedimenti di cui al precedente comma 1 restano sospesi fino alla scadenza del 15
dicembre 2014. I procedimenti innanzi alla Autorità Giudiziaria sono definiti con compensazione
integrale delle spese del processo.
4. Le somme da versare ai sensi del presente articolo devono essere corrisposte dal
contribuente entro il 15 dicembre 2014. Il mancato tempestivo versamento delle suddette somme
determina la nullità della istanza di cui al comma 2 e i procedimenti seguiranno l’iter previsto dalla
Legge n.91/1984.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contribuenti per i quali è
stato notificato il provvedimento di accertamento per il quale sono ancora pendenti i termini per
l’impugnazione avanti alla Giunta di Stima o alla Autorità Giudiziaria.
6. Con circolare dell’Ufficio Tributario sono definite le modalità applicative del presente
articolo e le modalità tecnico – operative di presentazione, anche mediante strumenti informatici
e telematici disponibili o all’uopo predisposti, delle istanze di adesione di cui al comma 2 e delle
relative modalità di pagamento.
Art. 23
(Disposizioni per l’Ufficio Tributario)
1. Parte dell’introito derivante dal transitorio fiscale di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22 è
destinato al finanziamento, sull’apposito capitolo 1-8-1365 “Fondo per la formazione professionale
e l’aggiornamento”, della formazione professionale del personale dell’Ufficio Tributario e al
finanziamento dell’acquisto di attrezzature e software, sull’apposito capitolo 2-8-6480 “Acquisto
macchinari, attrezzature e procedure piano informatico”, per migliorare la funzionalità dell’Ufficio
Tributario.
2. L’Ufficio Informatica, Tecnologia Dati e Statistica deve predisporre, entro il 30 aprile 2015,
gli strumenti operativi per garantire l’estrapolazione e rielaborazione delle informazioni utili agli
accertamenti fiscali da parte dell’Ufficio Tributario mediante l’accesso e l’utilizzo delle banche dati
previste dall’articolo 151 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166.
3. Al fine di predisporre con urgenza le procedure e gli strumenti necessari per l’applicazione
della Legge n.166/2013, nelle more dell’adozione del fabbisogno di cui all’articolo 65 della Legge 5
dicembre 2011 n.188, il Congresso di Stato è impegnato ad emanare, entro il 31 dicembre 2014, i
provvedimenti atti a reperire adeguate risorse umane da inserire nell’Ufficio Tributario anche
mediante l’attivazione degli incarichi necessari all’espletamento delle funzioni dell’Ufficio secondo
le procedure di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) della Legge 19 settembre 1990 n. 108. La
Direzione competente e la Direzione Generale della Funzione Pubblica sono tenuti a predisporre
quanto necessario per la formazione dei dipendenti e per l’operatività dell’Ufficio.
4. Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio è tenuto a riferire almeno semestralmente
alla Commissione Consiliare Finanze sull’andamento dei controlli e degli accertamenti fiscali di cui
alla Legge 16 dicembre 2013 n. 166.
Art. 24
(Definizione e applicazione del Conto Fiscale)
1. Il conto fiscale istituito dall’articolo 40 della Legge n.200/2011, è un conto corrente speciale
e individuale che disciplina e regola le posizioni debitorie e creditorie fra l’Ufficio Tributario e i
singoli contribuenti.
2. Il conto fiscale è tenuto presso l’Ufficio Tributario che provvede alla riscossione dei tributi e
delle sanzioni di propria competenza, ai rimborsi e alla compensazione degli stessi.
3. Il conto fiscale è obbligatorio; i contribuenti possono visualizzare e gestire la propria
posizione debitoria/creditoria in qualsiasi momento attraverso apposite funzioni informatiche via
WEB che l’Ufficio Tributario mette a disposizione.
4. I contribuenti sono tenuti a comunicare obbligatoriamente le coordinate del proprio conto
corrente sul quale attraverso il conto fiscale saranno regolate le posizioni creditorie.
5. Le posizioni debitorie e creditorie minime registrabili sul conto fiscale sono fissate in € 0,01
con arrotondamento del terzo decimale.
6. Le posizioni del comma precedente sono esigibili o rimborsabili al raggiungimento della
cifra di € 20,00.
7. Gli interessi vengono registrati/calcolati sul conto fiscale al momento del pagamento,
ovvero al momento dell’iscrizione a ruolo di riscossione.
Le somme versate sono computate, prioritariamente, a saldo o in acconto della vera sorte dovuta
dal contribuente.
8. L’Ufficio Tributario prima di liquidare un credito a favore del contribuente deve coprire gli
eventuali debiti del contribuente stesso, se il credito è sufficiente, e liquidare la differenza; se il
credito è insufficiente, il debito diminuirà dell’importo pari al credito maturato, fermo restando
l’applicazione degli interessi passivi se previsti.
9. I debiti sono pagati al momento della loro compensazione con i crediti disponibili. La
contabilizzazione degli incassi dei crediti e dei pagamenti dei debiti avvengono sulla base di
elenchi/ruoli elaborati dalle procedure informatiche dell’Ufficio Tributario.
10. Le dichiarazioni di debito richiamate da leggi e decreti in vigore, accettate ai fini della
sospensione del pagamento dell’imposta sulle importazioni, sono sostituite dal rimborso
provvisorio risultante in corso d’anno dall’applicazione del coefficiente attribuito alle richieste di
rimborso presentate dall’operatore economico a fronte di cessioni all’esportazione e/o vendite allo
Stato e ad Enti Pubblici, nonché di cessioni di beni strumentali ad operatori economici
sammarinesi.
11. Con apposito decreto delegato da emanarsi entro il 31 dicembre 2014 possono essere
previste speciali norme di contabilità per la gestione delle compensazioni dei debiti e dei crediti.
Art. 25
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 58 ter del codice di procedura penale (aggiunto
dall’articolo 13 della Legge 29 luglio 2013 n.100) è inserito il seguente comma:
“ In caso di archiviazione per estinzione del reato, Il giudice inquirente dispone che sia
mantenuto il sequestro qualora siano già acquisiti indizi e prove circa la penale responsabilità ed i
beni sequestrati risultino di valore sproporzionato al reddito dichiarato dal prevenuto ai fini
dell’imposte sul reddito o all’attività economica svolta al tempo in cui venne disposto il sequestro.
In tal caso il procedimento prosegue al solo fine di accertare le condizioni per disporre la confisca.
In caso di morte del prevenuto, il procedimento per l’applicazione della confisca prosegue nei
confronti degli eredi o dei legatari.”.
Art. 26
(Modifiche all’articolo 28 della Legge 29 giugno 2005 n.96 )
1. L’articolo 28 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche è così modificato:
“Art. 28
(Protezione legale)
1. I membri del Consiglio Direttivo, gli ispettori, la direzione ed il personale della Banca
Centrale non rispondono di atti compiuti od omessi nell’esercizio dei poteri e delle funzioni della
Banca Centrale o nel rispetto degli obblighi e dei doveri stabiliti in questa legge, qualora gli atti od
omissioni stesse vengano compiuti in buona fede ossia in assenza di dolo o colpa grave. Le azioni
civili per il risarcimento del danno sono promosse nei confronti della Banca Centrale che provvede
alla tutela legale dei soggetti sopra individuati in ogni sede, sia essa civile, penale o amministrativa,
con diritto di rivalsa nei loro confronti, in caso di sentenza definitiva che ne accerti il dolo o la colpa
grave. Il presente comma si applica anche al personale allocato presso l’Agenzia di Informazione
Finanziaria.
2. I commissari ed i membri del comitato di sorveglianza nominati dalla Banca Centrale ai
sensi degli articoli 79, 84 e 86 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche sono
passibili, previa autorizzazione del Coordinamento della Vigilanza, di azione civile risarcitoria per i
danni arrecati nell’espletamento dell’incarico loro affidato.
3. Contro il provvedimento di diniego motivato di autorizzazione alla proposizione dell’azione
civile di cui al comma precedente è ammesso ricorso giurisdizionale, per motivi di legittimità e
merito, al Giudice Amministrativo, nelle forme e nei termini di cui al Titolo II della Legge 28
giugno 1989 n. 68, fatta salva la possibilità per il Giudice di derogare, nell’ambito del suddetto
ricorso, a quanto previsto dall’articolo 18, quarto comma, della legge medesima. Nel caso di
accoglimento in via definitiva del ricorso il danneggiato ha facoltà di esperire azione risarcitoria
contro Banca Centrale a mente del superiore comma 1.”.
Art. 27
(Modifiche al Decreto 30 maggio 2006 n. 76)
1. L’articolo 23, comma 5, del Decreto 30 maggio 2006 n.76 e successive modifiche è così
sostituito:
“5. La contestazione delle violazioni viene notificata secondo quanto previsto dall’articolo 17,
commi 1 e 2, della Legge 29 luglio 2013 n. 100. Per i soggetti residenti all’estero, la notifica si
intende validamente effettuata presso il domicilio che il soggetto non residente in territorio ha
l’obbligo di eleggere nella Repubblica di San Marino all’atto dell’assunzione dell’incarico, dandone
tempestiva comunicazione all’Autorità di Vigilanza.”.
2. L’articolo 74, comma 6, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche è così
sostituito:
“6. La contestazione delle violazioni viene notificata secondo quanto previsto dall’articolo 17,
commi 1 e 2, della Legge 29 luglio 2013 n. 100. Per i soggetti residenti all’estero la notifica si
intende validamente effettuata presso il domicilio che il soggetto non residente in territorio ha
l’obbligo di eleggere nella Repubblica di San Marino all’atto dell’assunzione dell’incarico, dandone
tempestiva comunicazione all’Agenzia.”.
Art. 28
(Modifiche alla Legge 17 novembre 2005 n.165)
1. L’articolo 79, comma 6, della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche è così
modificato:
“6. L’Autorità di Vigilanza definisce i requisiti per poter assumere la carica di Commissario o di
membro del Comitato di Sorveglianza. Fatto salvo quanto previsto al seguente periodo, l’Autorità
di Vigilanza nomina alla carica di Commissario o di membro del Comitato di Sorveglianza liberi
professionisti iscritti all’Ordine degli Avvocati e dei Notai della Repubblica di San Marino e/o
all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino. Qualora
sussistano specifiche esigenze e circostanze opportunamente motivate e previa autorizzazione del
CCR, l’Autorità di Vigilanza ha facoltà di nominare in autonomia professionisti non residenti nella
Repubblica di San Marino.”.
2. L’articolo 86, comma 5, della Legge n.165/2005 e successive modifiche è così modificato:
“5. Fatto salvo quanto previsto al seguente periodo, alla carica di Commissario liquidatore o di
membro del Comitato di Sorveglianza sono nominati liberi professionisti iscritti all’Ordine degli
Avvocati e dei Notai della Repubblica di San Marino e/o all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili della Repubblica di San Marino. Qualora sussistano specifiche esigenze e
circostanze opportunamente motivate e previa autorizzazione del CCR, l’Autorità di Vigilanza ha
facoltà di nominare in autonomia professionisti non residenti nella Repubblica di San Marino.”.
Art. 29
(Modifiche al Decreto Delegato 19 maggio 2014 n.77)
1. All’articolo 23 del Decreto Delegato 19 maggio 2014 n. 77 è aggiunto il seguente comma:
“3. Le parti che hanno interposto i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 1 devono provvedere,
pena la decadenza del ricorso, al pagamento dell’imposta giudiziale prima dell’udienza di
discussione.”.
Art.30
(Proroga termini)
1. I termini di cui all’articolo 31, comma 2, del Decreto – Legge 25 luglio 2013 n.98 sono
prorogati al 31 ottobre 2014.
Art.31
(Norme per l’ammissione all’esame di qualifica presso il Centro di Formazione Professionale per
candidati esterni)
1. Sono ammessi a sostenere l’esame di qualifica che si tiene, per i corsi attivati, al termine del
Triennio di formazione professionale di base, presso il Centro di Formazione Professionale, di cui
al Decreto Legge 10 maggio 2011 n. 78 e successive modifiche, i candidati esterni che si trovino
nelle seguenti condizioni:
a) siano in possesso di licenza media ed abbiano assolto l’obbligo scolastico;
b) documentino di aver svolto esperienze o corsi di formazione professionale o lavorative coerenti,
per durata e contenuto, con quelle previste dall’ordinamento didattico del corso di qualifica per
il quale si richiede di sostenere l’esame.
2. Le esperienze di formazione professionale o lavorative devono essere riferite allo specifico
Corso di Formazione: in particolare, l’esperienza lavorativa deve consistere in un’attività
caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi, che deve risultare da apposita
dichiarazione del datore di lavoro.
3. La domanda deve essere indirizzata al Centro di Formazione Professionale, corredata di
tutti i documenti richiesti, entro il 31 gennaio dell’anno in cui il candidato esterno richiede di
sostenere l’esame. Il candidato è tenuto a corrispondere una quota di iscrizione all’atto di
presentazione della domanda e, nel caso in cui venga ammesso all’esame, una quota a titolo di
rimborso spese forfettario, i cui importi sono determinati con delibera del Congresso di Stato.
4. Il Consiglio di Classe esamina la documentazione presentata, di cui alla lettera b) del primo
comma, nella sua prima seduta utile e delibera l’eventuale ammissione all’esame di qualifica, con la
possibilità di stabilire prove d’esame supplementari in materie stabilite dall’ordinamento didattico
del corso di qualifica per il quale si richiede di sostenere l’esame ma non previste al terzo anno di
corso.
5. Coloro che sono in possesso di diplomi che prevedono corsi di studio di tre o cinque anni o
attestati di qualifica professionale, sono esentati dal sostenere l’esame nelle materie comuni di cui
al Regolamento 25 maggio 2011 n. 6.
Art. 32
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 19 settembre 2014/1714 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

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