Apr 26

LEGGE 26 APRILE 2017 N. 45

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 aprile 2017:
LEGGE 26 APRILE 2017 n.45
MODIFICHE ALLA LEGGE 29 APRILE 1997 N.44 – ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Art.1
L’articolo 2 della Legge 29 aprile 1997 n.44 è così modificato:
“Art.2
Spese per le esecuzioni delle pene
Il detenuto partecipa alle spese per l’esecuzione delle pene e delle misure cautelari detentive, secondo la misura e le modalità determinate nel regolamento penitenziario.”.
Art.2
L’articolo 10 della Legge 29 aprile 1997 n.44 è così modificato:
“Art.10
Individualizzazione del trattamento
Il trattamento penitenziario deve rispondere ai bisogni e alle condizioni di ciascun soggetto.
Nei confronti dei detenuti è predisposta l’osservazione della personalità, da parte di uno psicologo dell’ISS.
L’osservazione è compiuta all’inizio dell’esecuzione e prosegue nel corso di essa.
Ai fini del trattamento rieducativo per ciascun detenuto è redatto un programma personalizzato, la cui disciplina è demandata al regolamento penitenziario.
Il Gruppo di Osservazione e Trattamento (anche brevemente GOT), è formato:
a) dal Direttore del Carcere;
b) dal Responsabile del Servizio Sociale Adulti in Esecuzione di Pena;
c) dal medico del carcere coadiuvato da uno specialista e dallo psicologo dell’ISS di cui al secondo comma;
d) da un assistente sociale dell’ISS,
e propone il programma personalizzato di intervento.
In sede di osservazione il GOT acquisisce dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e svolge colloqui con il detenuto anche al fine di stimolare la revisione critica sui fatti per i quali è intervenuta la condanna, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative dei reati commessi nonché sulle azioni di riparazione. Gli uffici preposti al rilascio di tali dati hanno l’obbligo di adempiervi tempestivamente.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, accessibile al GOT, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del programma personalizzato e i suoi risultati.”.
Art.3
L’articolo 18 della Legge 29 aprile 1997 n.44 è così modificato:
“Art.18
Lavoro interno
Il programma di trattamento si articola anche attraverso il lavoro.
Il lavoro è finalizzato anche a far acquisire al detenuto una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative e ad agevolarne il reinserimento sociale. Il lavoro deve altresì consentire il mantenimento e, se possibile, l’accrescimento delle capacità lavorative.
Il lavoro penitenziario è remunerato. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro.
Nell’assegnazione al lavoro, al fine di responsabilizzare il detenuto, si tiene conto delle proposte di quest’ultimo in merito a progetti di lavoro, che saranno valutate dal GOT.
Sono esclusi dall’assegnazione di cui al quarto comma, i detenuti che:
a) con i loro comportamenti compromettano la sicurezza ovvero turbino l’ordine dell’istituto;
b) con violenza o minaccia impediscano le attività di altri detenuti;
c) nella vita penitenziaria si avvalgano dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Direzione dell’Istituto, ed è comunicato senza indugio al Magistrato competente. Il provvedimento di esclusione non può essere superiore ai sei mesi, prorogabile in misura non superiore ogni volta a tre mesi. Sulla remunerazione spettante ai detenuti sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, di rimborso delle spese di procedimento e di mantenimento in carcere secondo le modalità e la misura indicata dal regolamento.
Il Direttore del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, sentito il GOT, stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire ai detenuti opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l’oggetto e le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, la formazione del lavoratore e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Viene altresì stipulato, con il singolo detenuto interessato, apposito
contratto di lavoro penitenziario a tempo determinato, rinnovabile annualmente o per frazioni di anno.
I detenuti che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere ammessi ad esercitare per proprio conto attività artigianali, intellettuali o artistiche.”.
Art.4
Dopo l’articolo 18 della Legge 29 aprile 1997 n.44 è inserito il seguente articolo:
“Art.18 bis
Lavoro esterno
Qualora non sia possibile svolgere lavoro interno alla struttura carceraria, i detenuti che hanno dato sicura prova di adesione al trattamento possono essere ammessi a prestare lavoro subordinato all’esterno, secondo il programma approvato dal GOT.
Non possono essere ammessi al lavoro esterno i detenuti che, sulla base della valutazione compiuta ai sensi dell’articolo 10, siano considerati pericolosi o quando sussista il pericolo che si sottraggano all’esecuzione della pena. I detenuti ammessi al lavoro all’esterno si recano sul posto di lavoro, senza la sorveglianza dell’autorità di polizia, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza personale. Possono essere adottate forme particolari di sorveglianza del detenuto.
Il Magistrato ammette il detenuto al lavoro esterno salvo che sussistano ragioni di sicurezza ai sensi del comma precedente.
Il lavoro esterno si svolge sotto il controllo del GOT, di cui all’articolo 10, che può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
I detenuti possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, i Castelli o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. L’attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti.
Le modalità di svolgimento del lavoro all’esterno a titolo volontario e gratuito sono determinate dal Direttore del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, sentito il GOT d’intesa con l’ente o l’organizzazione presso cui viene svolto il lavoro stesso, previa stipula di apposita convenzione. L’attività dovrà essere svolta con modalità tali da garantire l’incolumità del lavoratore e con copertura assicurativa a favore di quest’ultimo stipulata dall’ente. Tale documentazione verrà inserita nel fascicolo personale del detenuto.”.
Art.5
Dopo l’articolo 36 della Legge 29 aprile 1997 n.44 è inserito il seguente articolo:
“Art.36 bis
Formazione del personale penitenziario
Il personale penitenziario è tenuto ad aggiornare e migliorare le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, seguendo corsi di formazione e di perfezionamento.”.
Art.6
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 26 aprile 2017/1716 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Mimma Zavoli – Vanessa D’Ambrosio
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

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