Set 16

LEGGE 11 MAGGIO 2012 N. 51

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 luglio 2009.
LEGGE 21 LUGLIO 2009 N.98
LEGGE SULLE INTERCETTAZIONI
Art. 1
(L’intercettazione come mezzo per l’acquisizione di prove nel processo penale)
1. Ad integrazione di quanto previsto dal Codice di Procedura Penale la presente legge disciplina le intercettazioni come mezzo per la ricerca e l’acquisizione di prove nel processo penale.
Art 2
(Definizione)
1. L’intercettazione consiste nella captazione di comunicazioni riconducibili all’indagato mediante percezione segreta, attuata eventualmente con l’ausilio di strumenti idonei a superare le normali capacità dei sensi, e può avere per oggetto, anche congiuntamente una o più comunicazioni fra il prevenuto ed altri soggetti, in qualunque forma e con qualsiasi mezzo esse siano effettuate.
Art. 3
(Ammissibilità delle intercettazioni)
1. L’intercettazione è consentita solamente nei processi penali relativi ai seguenti reati:
1) i misfatti che siano puniti con la pena edittale della prigionia non inferiore, nel minimo, al terzo grado;
2) i misfatti contro l’incolumità, la salute pubblica e l’ambiente naturale;
3) i misfatti in materia di sostanze psicotrope o stupefacenti previsti dall’art. 244 del Codice Penale;
4) i misfatti commessi nell’esercizio dell’attività bancaria, finanziaria e assicurativa, che siano puniti con la pena edittale della prigionia non inferiore, nel minimo, al secondo grado;
5) i misfatti previsti dagli articoli 177, 177 bis, 177 ter, e 177 quater del Codice Penale;
6) il misfatto previsto dall’art. 204 comma 3 del Codice Penale;
7) i misfatti previsti dall’art. 305 e 305 bis del Codice Penale;
8) i misfatti previsti dagli articoli 371, 372, 373, 374, 375, 376 e 377 del Codice Penale;
9) i misfatti commessi per mezzo della posta o del telefono o comunque di tecnologie radiofoniche, informatiche o telematiche;
10) il misfatto previsto dall’art. 169 del Codice Penale;
11) ogni altro misfatto per il quale la legge preveda espressamente la possibilità di adottare tale mezzo di acquisizione di prove.
2. Nella determinazione del grado della prigionia, ove ciò sia necessario per stabilire l’ammissibilità dell’intercettazione, ai sensi del primo comma, non si prendono in considerazione gli aumenti e le diminuzioni del grado derivante dalla ricorrenza di circostanze aggravanti o attenuanti, sia generali che speciali.
Art. 4
(Presupposti e contenuti del provvedimento di autorizzazione)
1. Il Giudice Inquirente, quando sussistano gravi indizi di reato e vi siano fondati motivi di ritenere che l’intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini, richiede, con decreto motivato, l’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione, indicandone specificamente le modalità e la durata, che non può comunque essere superiore a tre mesi.
2. L’autorizzazione è data con decreto motivato dal Giudice Decidente diverso da quello competente a decidere nel merito in base ai normali criteri di assegnazione del lavoro giudiziario o, in sua vece, in caso di assenza, impossibilità, incompatibilità o per altri analoghi motivi, da altro Commissario della Legge designato dal Magistrato Dirigente, che nel processo assume la qualifica di Giudice delle Intercettazioni. Il Giudice Decidente, o in sua vece l’altro Commissario della Legge designato dal Magistrato Dirigente, può stabilire nel decreto modalità e durata diverse da quelle indicate nella richiesta, per evitare non necessari pregiudizi alla riservatezza delle persone.
3. Il Giudice Inquirente dispone l’intercettazione con decreto, indicando le modalità e la durata delle operazioni, come previste nel decreto di autorizzazione. Qualora la durata sia inferiore a tre mesi, il Giudice delle Intercettazioni può autorizzare, su richiesta, che l’intercettazione, tenuto conto degli esiti conseguiti e del contesto investigativo, si protragga sino al termine massimo di tre mesi complessivi. Su richiesta, il Giudice delle Intercettazioni può eccezionalmente prorogare l’intercettazione sino ad un massimo di altri tre mesi, in presenza di sopravvenuti e specifici elementi. Tali elementi devono essere espressamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma l.
4. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Giudice Inquirente dispone l’intercettazione con decreto motivato, in cui deve essere specificato il grave pregiudizio che giustifica l’urgenza dell’intercettazione. Il decreto deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al Giudice delle Intercettazioni, che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del Giudice Inquirente non è convalidato, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati e debbono essere distrutti con le modalità di cui all’articolo 8, comma 2.
5. I termini di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiati quando si procede per misfatti per i quali è prevista la pena della prigionia non inferiore al sesto grado. Le intercettazioni non possono comunque essere protratte oltre il termine massimo previsto per il regime di segretezza temporanea delle indagini di cui all’art 5, terzo comma, della Legge 17 giugno 2008, n. 93.
6. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del Giudice Inquirente sono immediatamente annotati, secondo 1’ordine cronologico, la data e l’ora di emissione nonché la data e l’ora di deposito dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni.
7. Il registro di cui al comma che precede è firmato dal Giudice Inquirente ed è vistato dal Giudice delle Intercettazioni per ciascuna intercettazione; esso può essere sottoposto ad ispezione da parte del Magistrato Dirigente, per le verifiche del caso.
Art. 5
(Esecuzione delle operazioni di intercettazione)
l. Il Giudice Inquirente procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria o di altro personale idoneo, indicato nella richiesta.
2. Le comunicazioni oggetto di intercettazione sono captate o rilevate con mezzi tecnici idonei a consentirne la riproduzione e la verifica nonché, ove ciò sia possibile, la trascrizione e la traduzione in altra lingua, la decrittazione o la trasposizione in altro linguaggio.
3. L’intercettazione è effettuata con tutte le cautele idonee ad evitare che l’indagato e /o terzi possano venirne a conoscenza, ma nel rispetto delle norme della presente legge.
4. Le operazioni di intercettazione sono effettuate esclusivamente presso appositi locali all’interno del Tribunale Unico.
Art. 6
(Verbalizzazione delle operazioni di intercettazione)
1. Coloro che provvedono materialmente ad effettuare le intercettazioni redigono verbale delle relative operazioni.
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni oggetto di intercettazione.
3. Il verbale contiene altresì le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione;
b) la descrizione delle modalità di intercettazione e degli strumenti tecnici utilizzati sia per l’intercettazione che per la registrazione e la riproduzione delle comunicazioni;
c) l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione delle operazioni di intercettazione;
d) i nomi delle persone che hanno preso parte alle operazioni di intercettazione.
Art 7
(Deposito dei verbali presso il giudice inquirente)
1. Coloro che hanno eseguito le intercettazioni trasmettono immediatamente al Giudice Inquirente i verbali di cui all’articolo che precede, unitamente alle registrazioni audio, informatiche, telematiche o di altro genere, delle comunicazioni, oggetto di intercettazione, non appena le operazioni siano concluse e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione.
2. Il Giudice Inquirente procede ad un’attenta disamina del materiale ricavato dalle intercettazioni allo scopo di individuare gli elementi utili ai fini delle indagini.
3. In attesa del deposito di cui all’articolo che segue, i verbali e le registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato delle intercettazioni.
Art. 8
(Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni e loro eventuale distruzione)
l. Entro trenta giorni dalla trasmissione delle registrazioni di cui al 1° comma dell’articolo precedente, il Giudice Inquirente deposita presso la cancelleria i verbali e le registrazioni relativi alle intercettazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza.
Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione nonché le relative richieste.
2. Le intercettazioni ed i relativi verbali, quando abbiano riguardato casualmente conversazioni, comportamenti o fatti rientranti fra quelli di cui è vietata l’utilizzazione o che si siano rivelati completamente estranei alle indagini o comunque privi di qualunque rilevanza, previo consenso del Giudice delle Intercettazioni, vengono immediatamente distrutti con procedure atte a garantire che non possano essere recuperati o ricostruiti.
3. Il Giudice delle Intercettazioni può autorizzare il Giudice Inquirente a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura della fase istruttoria in regime di temporanea segretezza, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.
Art. 9
(Esame delle intercettazioni da parte dei difensori)
1. Effettuato il deposito di cui all’articolo precedente, ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma che segue, hanno facoltà:
a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell’archivio riservato delle intercettazioni;
b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell’archivio riservato delle intercettazioni, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
c) di avvalersi di un tecnico di loro fiducia nell’esercizio di tali facoltà;
d) di indicare specificamente al Giudice Decidente le comunicazioni non depositate delle quali chiedono l’acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;
e) di indicare specificamente al Giudice Decidente le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia vietata l’utilizzazione.
2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal Giudice Inquirente, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla notifica della comunicazione di cui al precedente comma 1.
3. Il Giudice delle Intercettazioni, a tutela dell’effettività del diritto di difesa, può autorizzare il difensore ad estrarre copia della documentazione depositata.
4. Scaduto il termine di cui al comma 2, il Giudice delle Intercettazioni, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l’acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l’utilizzazione.
5. La documentazione depositata della quale il Giudice delle Intercettazioni non ha disposto l’acquisizione è immediatamente restituita al Giudice Inquirente e custodita nell’archivio riservato delle intercettazioni ed eventualmente distrutta ove sia emerso che essa rientri fra quelle di cui all’articolo 8, comma 2.
6. Il Procuratore del Fisco e i difensori delle parti possono estrarre copia delle intercettazioni di cui è stata disposta l’acquisizione e dei relativi verbali.
7. I difensori possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell’archivio riservato delle intercettazioni, secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 3.
8. In ogni stato e grado del processo, il giudice competente può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell’archivio riservato delle intercettazioni.
Art. 10
(Trascrizione delle registrazioni)
l. Il Giudice delle Intercettazioni, compiute le formalità di cui all’articolo 8, ove sia necessario per la loro intelligibilità, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa o la riproduzione, in forma quanto più possibile chiara e comprensibile a tutti, delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell’incarico sono immediatamente restituiti al Giudice Inquirente e sono custoditi nell’archivio riservato delle intercettazioni. E’ vietata la trascrizione delle parti di comunicazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il Giudice delle Intercettazioni dispone che i nomi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni o dalle stampe.
2. Non possono essere utilizzati i risultati delle intercettazioni che, ove possibile, non sono trascritti o stampati o comunque riprodotti in forma intelligibile prima dell’inizio del giudizio.
Art. 11
(Utilizzo delle intercettazioni nel corso della fase istruttoria)
l. Il Giudice Inquirente, al fine di presentare le sue richieste al Giudice delle Intercettazioni, può disporre la trascrizione, anche per riassunto, delle comunicazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, che ritiene rilevanti. Il Giudice Inquirente dispone che la polizia giudiziaria o il consulente tecnico nel procedere alla trascrizione o alla stampa espungano le parti di comunicazioni, sicuramente estranei alle indagini, nonché i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini, ove ciò non rechi pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede.
2. Il Giudice Inquirente, con la richiesta, trasmette al Giudice delle Intercettazioni i verbali, le registrazioni, le trascrizioni, le stampe e le riproduzioni, che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l’utilizzazione. Il Giudice delle Intercettazioni può chiedere di esaminare direttamente le registrazioni ed i supporti informatici.
3. Il Giudice delle Intercettazioni dispone l’acquisizione del materiale rilevante per la decisione nel fascicolo del procedimento e la custodia delle altre conversazioni nell’archivio riservato delle intercettazioni. Dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore ha avuto conoscenza del provvedimento, il difensore viene immediatamente avvisato della facoltà di prendere visione delle comunicazioni acquisite e di quelle custodite nell’archivio riservato, al fine di richiedere al Giudice delle Intercettazioni, entro dieci giorni, l’acquisizione delle comunicazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.
Art. 12
(Accesso del Giudice Decidente alla documentazione custodita nell’archivio riservato)
l. Dopo la chiusura della fase istruttoria il Giudice Decidente, competente a decidere nel merito, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d’ufficio l’esame della documentazione custodita nell’archivio riservato delle intercettazioni. All’esito può disporre con ordinanza, previa trascrizione o stampa, l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.
Art. 13
(Archivio riservato delle intercettazioni)
1. Presso la segreteria del Giudice Inquirente è istituito l’archivio riservato delle intercettazioni.
2. L’archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del Giudice Inquirente, ovvero di un suo delegato, con modalità idonee ad assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta. Tali modalità devono essere previste da apposito Regolamento adottato mediante Decreto Delegato entro il 31 ottobre 2009, emanato su proposta del Magistrato Dirigente, nel quale debbono essere altresì indicati modi e forme di tenuta del libro delle intercettazioni.
3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal Giudice Inquirente, all’archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il Giudice delle Intercettazioni ed i difensori, questi ultimi nei modi e termini delineati negli articoli che precedono, nonché, dopo la conclusione della fase istruttoria, il Giudice Decidente ed il Procuratore del Fisco, nonché, in fase di reclamo e di appello, il Giudice d’Appello.
Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l’indicazione della data, dell’ora iniziale e finale dell’accesso e degli atti contenuti nell’archivio di cui è stata presa conoscenza.
Art. 14
(Conservazione della documentazione)
1. I supporti contenenti le copie, le registrazioni audio, informatiche, telematiche o di altro genere, delle comunicazioni, oggetto di intercettazione, unitamente ai relativi verbali sono conservati integralmente nell’archivio riservato delle intercettazioni.
2. Tali supporti, inseriti in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il tipo, l’oggetto e la data dell’intercettazione, i nomi delle persone le cui comunicazioni, sono stati oggetto di intercettazione, il numero del processo penale e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall’articolo 4 comma 6.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 16 la documentazione concernente le intercettazioni viene conservata nell’archivio riservato delle intercettazioni per il periodo di due anni dalla sentenza non più soggetta ad impugnazione o reclamo, oppure dalla data in cui il decreto di archiviazione non è più reclamabile. Decorsi tali termini, il Giudice Decidente dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1 con le modalità di cui al precedente articolo 8, comma 2. Tuttavia, quando la documentazione si è rivelata irrilevante per il procedimento, ove essa non sia già stata distrutta ai sensi di quanto stabilito dallo stesso articolo 8, comma 2, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata a tutela della riservatezza. Sull’istanza il Giudice Decidente provvede con decreto motivato. In tal caso la distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti.
4. La distruzione deve essere eseguita sotto controllo del Giudice Decidente. Dell’operazione è redatto verbale.
Art. 15
(Utilizzazione in altri procedimenti)
l. Qualora dal contenuto delle intercettazioni emergano notizie utili all’accertamento di altri fatti di reato per i quali è prevista la pena della prigionia non inferiore al sesto grado e per i quali le intercettazioni possano costituire fonti di prova ai sensi della presente legge, il Giudice Inquirente deve trasmettere copia degli atti al Giudice competente a conoscere della fattispecie di reato incidentalmente emersa. È comunque fatta salva la facoltà del Procuratore del Fisco e del difensore della parte civile di chiedere al giudice l’acquisizione ovvero la trasmissione delle risultanze delle intercettazioni ad altro fascicolo processuale aperto per reati per i quali è prevista la pena della prigionia non inferiore al sesto grado.
2. Alla stessa condizione possono essere acquisiti i risultati delle intercettazioni che non sono stati ritenuti rilevanti nel procedimento in cui queste furono disposte. A tal fine il Giudice Inquirente, il Procuratore del Fisco e i difensori del diverso procedimento hanno facoltà di esaminare i supporti contenenti le copie, le registrazioni audio, informatiche, telematiche o di altro genere, delle comunicazioni, oggetto di intercettazione, unitamente ai relativi verbali, custoditi nell’archivio riservato e di chiederne la copia, la trascrizione, la trasposizione e la stampa al Giudice Decidente del procedimento in cui sono parti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12.
3. Le intercettazioni sono invece sempre utilizzabili, ad istanza della persona prevenuta in altro procedimento, quando il contenuto delle intercettazioni sia utile alla sua difesa.
Art. 16
(Divieti oggettivi di intercettazione e di utilizzazione)
1. Ove le intercettazioni abbiano avuto come oggetto comunicazioni che non rientrino fra le ipotesi previste nel precedente art. 3, o senza l’autorizzazione o la convalida di cui all’articolo 4, queste non possono essere utilizzate.
2. In ogni stato e grado del procedimento il Giudice Inquirente, il Giudice delle Intercettazioni o il Giudice Decidente dispongono che tutta la documentazione delle intercettazioni previste dal comma che precede, sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.
Art. 17
(Divieti soggettivi di intercettazione e di utilizzazione)
1. Non possono formare oggetto di intercettazione:
a) le comunicazioni delle persone tenute al segreto, quando hanno ad oggetto atti o fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati;
b) le conversazioni o comunicazioni dei Capitani Reggenti;
2. Ove le intercettazioni abbiano avuto come oggetto le comunicazioni rientranti nel divieto di cui al comma 1, queste non possono essere utilizzate.
3. In ogni stato e grado del procedimento il Giudice Inquirente, col consenso del Giudice delle Intercettazioni, o il Giudice Decidente dispongono che tutta la documentazione delle intercettazioni previste dai commi che precedono, sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.
Art. 18
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esegua intercettazioni in violazione delle disposizioni dettate dalla presente legge è punito con la prigionia di secondo grado.
2. Le attività, la documentazione, cartacea, informatica, audiovisiva o di altro genere, ed i materiali relativi alle intercettazioni sono soggetti alle disposizioni dettate dall’articolo 8, comma 1, della Legge 17 giugno 2008, n. 93. Sulle attività, sulla documentazione e sui materiali soggetti a distruzione ai sensi dell’articolo 8, comma 2, e dell’articolo 9, comma 5, della presente legge, il segreto permane anche dopo la pubblicazione del processo.
3. Coloro che eseguono materialmente le operazioni di intercettazione e quanti altri che, su incarico dell’autorità giudiziaria, abbiano occasione di operare sulla documentazione che ne è stata ricavata, ancorché estranei alla Pubblica Amministrazione, sono considerati pubblici ufficiali .
4. I dati informatici raccolti in applicazione della presente legge non sono soggetti alle disposizioni dettate dalla Legge 23 maggio 1995, n. 70.
Art. 19
(Regolamento disciplina modalità tecniche delle intercettazioni)
1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Congresso di Stato deve emanare un Regolamento con cui disciplina le modalità tecniche di esecuzione delle intercettazioni.
Art. 20
(Abrogazioni)
1. È abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.
Art. 21
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno 1° gennaio 2010.
Data dalla Nostra Residenza, addì 21 luglio 2009/1708 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Massimo Cenci – Oscar Mina
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta